Procedure concorsuali riservate per l’accesso ad impieghi alle dipendenze della Regione – dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 39 della legge della Regione Abruzzo n. 6/05.

03.03.2006

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale avverso gli artt. 21, 27, 28, 31, 35, 39, 40, 41, 42 e 203 della legge della Regione Abruzzo n. 6 del 2005. Il successivo intervento legislativo, ad opera della legge regionale del 9 novembre 2005, n. 33, ha comportato la sostituzione dell’art. 21, l. reg. n. 6/05 e l’abrogazione degli artt. 27, 28, 31, 40, 41, 42 e 203, l. reg. n. 6/05, con conseguente rinuncia parziale al ricorso limitatamente alle norme abrogate.
Con riferimento agli artt. 35 e 39, l. reg. n. 6/05, si è ritenuto che violino “il principio costituzionale dell’accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni di cui agli artt. 3, 51, 97, comma 1 e 3, Cost.”. In particolare tali articoli prevedevano, rispettivamente, la copertura del sessanta percento dei posti dirigenziali vacanti attraverso concorso interno, per titoli ed esami, riservato ai dipendenti regionali di categoria D (art. 35, l. n. 6/05), e la possibilità di accesso ai ruoli organici del consiglio regionale, attraverso un corso-concorso, al solo personale attualmente “in servizio presso le commissioni consiliari permanenti e collocato nelle strutture regionali ai sensi dell’art. 17, l. reg. n. 25/00” (art. 39, l. n. 6/05).

La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt.35 e 39 della legge della Regione Abruzzo dell’8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005 –2007 – legge finanziaria regionale 2005), in riferimento agli artt. 3, 51, 97, comma 1 e 3, e 117, comma 3 della Costituzione.

Il pubblico concorso “costituisce la regola per l’accesso all’impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con lo scopo di assicurare l’imparzialità e l’efficienza”; la deroga all’art. 97, comma 3, Cost. può intervenire solo per “peculiari e straordinarie regioni di interesse pubblico”.
Tali ragioni non sussistono nel caso di specie, laddove: a) la riserva di posti prevista dall’art. 35, l. reg. n. 6/05, viola gli artt. 51 e 97 Cost., in quanto “non consente la partecipazione al concorso a chiunque vi abbia interesse”; b) la riserva dell’accesso ai ruoli organici del Consiglio regionale al solo personale attualmente in servizio presso le strutture consiliari permanenti e collocato nelle strutture regionali ex art. 17, l. 25/00 e l. n. 18/01, non è giustificata da una peculiarità delle funzioni svolte dal personale in questione che determini “una prevalenza dell’interesse alla stabilizzazione del personale in questione presso gli uffici consiliari, rispetto alla previsione costituzionale di assicurare l’accesso all’impiego pubblico dei più capaci e meritevoli, salvaguardando l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione regionale”.

www.giurcost.org/decisioni/2006/0081s-06.html;

a cura di Daniela Bolognino