La Regione Friuli – Venezia Giulia ha promosso giudizio di legittimità costituzionale avverso l’art. 1, comma 103, della legge n. 311/04 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge finanziaria 2005), per violazione dell’art. 4, n. 1 ed artt. 8 e 48 della legge costituzionale del 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale Regione Friuli- Venezia Giulia) e dei limiti stabiliti all’art. 4 e 10 della legge costituzionale n. 3/01, che ha modificato il titolo V, parte seconda, della Costituzione.
L’art. 1, comma 103, l. n. 311/04 prevede che a decorrere dall’anno 2008, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, e dell’art. 70, comma 4, d.lgs. n. 165/01, possano, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente.
Tale articolo, ha sostenuto la ricorrente Regione, si presenta lesivo dell’autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria, in materia di organizzazione attribuita alla Regione Friuli – Venezia Giulia dall’art. 4, comma 1, l. cost. n. 1/63.
La Corte Costituzionale ha ritenuto fondato il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 103, l. n. 311/04 (finanziaria 2005), nella parte in cui tale norma si applica alla Regione Friuli – Venezia Giulia.
L’art. 1, comma 103, l. n. 311/04, imponendo vincoli puntuali, non giustificabili da esigenze di coordinamento della finanza pubblica, “comprime illegittimamente l’autonomia legislativa primaria regionale in materia di ordinamento degli uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione”, prevista dall’art. 4, comma 1, dello Statuto speciale della Regione Friuli – Venezia Giulia. Tale autonomia, infatti, non si manifesta solamente attraverso la possibilità di “disciplinare normativamente i propri uffici, ma anche nell’organizzarli destinando ad essi il personale ritenuto necessario”.