In caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego con retrodatazione della nomina ai fini giuridici, ma non a quelli economici, la controversia instaurata contro l’amministrazione relativa alla richiesta dell’impiegato del risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore all’effettiva immissione in servizio appartiene, nella salvaguardia del discrimine temporale dall’art. 69, comma 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Per l’applicazione del criterio del riparto della giurisdizione di cui all’art. 69 cit., ha rilievo il dato storico costituito dal verificarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia: nel caso in cui le pretese del pubblico dipendente siano riferite a periodi antecedenti e successivi al 30.6.1998, la competenza giurisdizionale si ripartisce corrispondentemente tra il giudice amministrativo (per il lasso temporale più remoto) ed il giudice ordinario (per il periodo più recente).
Le richieste risarcitorie formulate a carico di dipendenti pubblici in ragione di ipotizzati comportamenti illegittimi, fondate sull’affermata configurabilità di un illecito extracontrattuale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
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