L’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/01, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ad eccezione delle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti, che restano devolute al giudice amministrativo (art. 63, comma 4, d.lgs. n.165/01).
Al fine di interpretare la disposizione in questione, relativa al riparto di giurisdizione, “occorre guardare anche alla disciplina della contrattazione collettiva regolante il rapporto di lavoro pubblico, che, nei vari comparti del personale ha individuato tre o quattro aree (A, B, C, e D), cui corrispondono livelli omogenei di competenza”, ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in posizioni economiche differenziate.
(Sulla base dell’analisi dell’art.63, d.lgs. n. 165/01 e dei CCNL la Suprema Corte ha stabilito che) Sussisterà la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in cui “la procedura selettiva di tipo concorsuale comporti il passaggio da un’area all’altra, mentre sussisterà la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, laddove si sia in presenza di una progressione verso una qualifica superiore nell’ambito della stessa area ovvero verso una qualifica superiore tout court.
(Nel caso in esame, sia il Tribunale di Roma, che il Tar Lazio, aditi dai ricorrenti, avevano declinato la propria giurisdizione in riferimento alla controversia avente ad oggetto un concorso interno per la progressione di carriera dei dipendenti INAIL. La Corte di Cassazione ha dichiarato la giurisdizione del G.O. , in funzione di giudice del lavoro, per la controversia insorta nell’ambito di una procedura selettiva per il passaggio dalla posizione C3 alla posizione C4)