Riparto di giurisdizione – messi comunali – pubblico impiego privatizzato – giudice amministrativo.

25.03.2006

L’attività di notifica svolta dal messo comunale nel caso in cui una P.A. chieda al Comune (del quale gli stessi sono dipendenti) la notifica dei propri atti, rientra, quale adempimento di obblighi di prestazione, tra i rapporti di pubblico impiego privatizzato.
In particolare, dall’analisi dell’art. 273 r.d. 3 marzo 1934 n. 383, successivamente abrogato ad opera della l. n. 142/90; dell’art. 201, comma 3, del d.lgs n. 285/92 (codice della strada); dell’art. 3, comma 4, l. n. 165/82; dell’art. 10, l. n. 265/99 (Notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni), emerge che “l’attività di notifica di atti propri di altre amministrazioni (statali e non statali) è attività che la legge demanda al comune, che vi provvede attraverso propri dipendenti” o attribuendo in sede statutaria la funzione di messo notificatore a soggetti specifici, o attribuendo, di volta in volta, tale funzione ad un dipendente”. Tale attività viene svolta in adempimento di obblighi di prestazione “che derivano dal rapporto di impiego pubblico che lega i messi comunali all’ente territoriale, nella cui struttura sono inseriti ed in questo stesso rapporto trova titolo giuridico e fondamento ogni loro pretesa – compresa quella di carattere patrimoniale – connessa all’esercizio dell’attività in questione”.

(Il caso in esame aveva ad oggetto la questione di riparto di giurisdizione in relazione ad una controversia sorta per la richiesta “di pagamento di somme reclamate come corrispettivo dell’attività di notificazione di certificati elettorali richiesto al Comune di appartenenza da parte del Ministero degli Interni”. La Corte di Cassazione ha individuato il giudice amministrativo quale giudice competente a decidere sulla controversia in questione sulla base dell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/01 che “conserva la giurisdizione esclusiva dell’A.G.A., per le controversie che, sebbene introdotte successivamente al 30 giugno 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo anteriore a tale data”).

su: http://www.cortedicassazione.it/Documenti/6409.pdf

a cura di Daniela Bolognino