La Corte Costituzionale si pronuncia sulla legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, sulla legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 e sulla legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 .

16.06.2006

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con tre ricorsi (iscritti ai numeri 75, 84 e 86 del registro ricorsi 2005), ha promosso i giudizi di legittimità costituzionale avverso l’art. 1, commi da 1 a 8, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), e degli artt. 14, comma 3, e 24 della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2005 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8); in particolare:

a) Con riferimento all’art. 1, comma 1 – 8, l. n. 12/05 della Regione Calabria (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), il ricorrente deduce che la normativa:
– prevedendo “la decadenza automatica delle nomine regionali (art. 1, comma 1-5) e degli incarichi dirigenziali (art. 1, comma 6 – 8) al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione, prescindendo da qualsiasi valutazione tecnica circa la professionalità e le competenze delle persone precedentemente nominate e/o incaricate, contrasta con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. e del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.”;
– nella parte in cui prevede che le nomine riguardino rappresentanti della regione in seno allo Stato ed agli enti pubblici nazionali, effettuate anche d’istanza o di concerto con altre autorità o previa selezione, i cui enti non appartengono alla struttura amministrativa della regione (art. 1, comma 1, 2, 3 e 5, n. 12/05) viola l’art. 117, comma 2, lett. g) Cost., in quanto la Regione interviene su materia di potestà legislativa esclusiva dello Stato “l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”;
– nella parte in cui estende, (in difformità con quanto previsto dall’art. 3, comma 7, l. n. 145/02 che limita la decadenza agli incarichi apicali), la decadenza automatica a tutti i livelli dirigenziali (art. 1, comma 6, 7, ed 8, l. n. 12/05), viola l’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., in quanto incide sulla disciplina dei rapporti di lavoro che appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile” e viola i principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), ed il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

b) Con riferimento agli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), il ricorrente deduce che la normativa:
– prevedendo la decadenza automatica di tutte le nomine degli organi di vertice degli enti regionali in qualunque momento conferite dagli organi di direzione politica della Regione dal momento dell’insediamento del nuovo consiglio regionale (art. 1, comma 1, l. n.27/05), senza alcuna valutazione tecnica, contrasta con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.);
– parificando la durata delle nomine di vertice delle società controllate e partecipate dalla Regione alla durata della legislatura regionale (art. 1, comma 2), si interviene sulla disciplina di cui all’art. 2383 c.c., invadendo la competenza legislativa dello Stato nella materia dell’“ordinamento civile” di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;
– prevedendo “la decadenza automatica delle nomine già effettuate, a decorrere dal momento dell’entrata in vigore della legge stessa (art. 2, l. n. 27/05), a prescindere dal momento valutativo, si “viola il principio di affidamento e il diritto all’ufficio, di cui agli artt. 2 e 51 Cost.”.

c) Con riferimento agli artt. 14, comma 3, e 24, commi 3, 5 e 6, della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2005 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) il ricorrente deduce che la normativa:

– prevedendo la decadenza automatica delle nomine effettuate dai direttori generali delle ASL nei confronti dei direttori amministrativi e sanitari, dei responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e dei responsabili dei distretti sanitari territoriali (art. 14, comma 3, l. n.13/05), si viola l’art. 97 Cost. in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, si lede il principio di affidamento del cittadino nella libera esplicazione dell’autonomia negoziale (artt. 2 e 41 Cost.), e si invade la competenza in materia di “ordinamento civile”, di potestà legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;
– in materia di nomine universitarie, riducendo, all’art. 24, l. n.13/05, l’intesa tra gli organi di indirizzo politico della Regione e le altre autorità o amministrazioni “ad un mero parere, dal quale si può anche prescindere per decorso del tempo e che non mettono in posizione paritaria i due soggetti che devono addivenire all’intesa stessa” contrastano con l’autonomia universitaria (art. 33, comma 6, Cost), con la potestà legislativa concorrente nelle materie della tutela della salute e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all’art. 117, comma 3, Cost. e con il principio di leale collaborazione tra autonomie garantito all’art. 120, comma 2, Cost.

Il ricorrente richiama inoltre la violazione dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 517/99, (che stabilisce il principio fondamentale per cui il direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria è nominato dalla Regione, acquisita l’intesa con il Rettore dell’Università), dell’art. 1, comma 2, lettera b), d.lgs. n. 517/99 (che prescrive che i rapporti tra il servizio sanitario regionale e le Università siano informati al rispetto del principio della leale collaborazione) e dell’art. 6 l. n. 419/98).

La Corte Costituzionale, riuniti i ricorsi per connessione oggettiva, stabilisce preliminarmente che “Le norme impugnate hanno ad oggetto la materia dell’organizzazione amministrativa della Regione, comprensiva dell’incidenza della stessa sulla disciplina del relativo personale attribuita alla competenza residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.), da esercitare nel rispetto dei «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» fissati negli statuti (art. 123 Cost.)”.

Cor riferimento alla legge della Regione Calabria n. 12/05 la Corte Costituzionale ha stabilito che:
a) l’art. 1, comma 1, 2, 3, e 5, l. n. 12/05 della Regione Calabria, (in materia di nomine del personale) non viola l’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., in quanto le norme impugnate “devono essere intese nel senso che esse non si riferiscono (anche) alle nomine di rappresentanti regionali in organi statali o di enti pubblici nazionali, né ad intese o concerti con autorità statali, ma operano esclusivamente all’interno dell’ordinamento regionale”;
b) le nomine previste dall’art. 1, commi 1, 2, 3, l. n.12/05 sono caratterizzate dall’intuitus personae, si fondano su valutazioni personali coerenti all’indirizzo politico regionale e si limitano ad anticipare il termine finale di durata degli incarichi conferiti con le nomine, vietando che le stesse, se effettuate nei nove mesi prima delle elezioni, si protraggano nella legislatura successiva e evitando che la nuova Giunta risulti condizionata dalle nomine effettuate nella parte finale della legislatura precedente. La natura personale del rapporto in questione comporta che non risultino violati i principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. per l’assenza di un meccanismo di valutazione;
c) la censura sollevata con riferimento all’art. 1, comma 3, l. n. 12/05, relativamente alla decadenza automatica delle nomine conferite dal Presidente e dall’Ufficio di presidenza del Consiglio e delle nomine dei dirigenti dei dipartimenti consiliari, non viola la competenza legislativa statale, in quanto rientra “nell’esercizio della potestà legislativa regionale in materia residuale, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.”;
d) alla luce dell’art. 10, legge regionale n. 31/02 e dell’art. 50 dello Statuto della Regione Calabria approvato con legge regionale del 19 ottobre 2004, n. 25, l’art. 1, commi 6 e 7 deve essere “interpretato nel senso che (la decadenza) si riferisca ai soli incarichi dirigenziali di livello generale (“apicali”) e non anche a quelli di livello non generale (“intermedi”)”. Questi ultimi, sottratti alla nomina per intuitu personae dell’organo politico non sono suscettibili di un’estensione dello spoils system. Sicché l’art. 1, comma 6 e 7, l. n. 12/05, non lede i principi di ragionevolezza e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.;
e) l’art. 1, commi 6 e 7 non viola l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., sotto il profilo della lesione della competenza esclusiva statale in tema di “ordinamento civile”, in quanto la Regione non ha legiferato in materia di “ordinamento civile”, ma “si è limitata – nel porre norme in materia di competenza residuale (art. 117, quarto comma, Cost.) – a rinviare al principio per cui gli effetti di un contratto cessano quando ne venga meno la causa”;
f) l’art. 1, comma 1, nella parte in cui ricomprende fra le nomine soggette a decadenza automatica quelle degli organi di vertice delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili, non viola l’art. 117,comma 2, lett. l), Cost. in quanto “diretto esclusivamente a disciplinare l’organizzazione amministrativa delle aziende in questione, non incide sulla materia dell’“ordinamento civile” (né su quella della “tutela della salute”.

(La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni proposte avverso l’art. 1, comma 4, 5 ed 8, l. n. 12/05 della Regione Calabria che prevedono una “disciplina transitoria” di decadenza a tutte le nomine, in quanto la motivazione è generica e si esaurisce nel mero richiamo alle argomentazioni svolte a sostegno dell’impugnazione della disciplina “a regime”, ed è sprovvista della «una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta declaratoria d’incostituzionalità della legge»).

Con riferimento agli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), la Corte Costituzionale ha dichiarato che:

– l’art. 1, comma 2, l. n. 27/05 si riferisce a nomine effettuate dagli organi di direzione politica della Regione, in base all’ intuitu personae, sicchè la questione è infondata rinviando all’argomentazione già espressa relativamente alla l. n. 12/05 della Regione Calabria;
– l’art. 1, comma 2, l. n. 27/05, nella parte in cui ricomprende fra le nomine conferite dagli organi di direzione politica della Regione, destinate a decadere automaticamente all’insediamento del nuovo Consiglio regionale, quelle relative alle società controllate e partecipate dalla Regione, non viola l’art. 117, comma 2, lett. l) Cost.. Alla disciplina in questione non si applica l’art. 2383, secondo comma, c.c. (come richiamato dal ricorrente), ma gli artt. 2449 e 2450 c.c., che dalla norma sono richiamati come disposizioni da osservare e che attribuiscono alla Regione il potere di far cessare dalla carica gli amministratori dalla medesima Regione nominati;
– l’art. 2, comma 1, l. n. 27/05, nel sancisce retroattivamente la decadenza automatica (salvo conferma) delle nomine già effettuate, a decorrere dal momento dell’entrata in vigore della legge, non viola il principio di affidamento e il diritto all’ufficio (artt. 2 e 51 Cost.) e quelli di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). “L’intento del legislatore regionale è di rendere immediatamente operativa la nuova disciplina, per evitare – in sintonia, e non in contrasto, con l’ art. 97 Cost. – che le nomine effettuate nella precedente legislatura pregiudichino il buon andamento dell’amministrazione”;
– l’art. 2, comma 1, l. n. 27/05 non lede la competenza legislativa statale ex art. 117, comma 2, lett. l) Cost.,) ma rientra nella materia – di competenza residuale regionale (art. 117, quarto comma, Cost.) – dell’organizzazione amministrativa regionale.

Con riferimento agli artt. 14, comma 3, e 24 della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2005 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) la Corte Costituzionale ha dichiarato:
– l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, della legge regionale calabrese 19 marzo 2004, n. 11, recante il «Piano regionale per la salute», nella parte in cui stabilisce che “la nomina di un nuovo direttore generale determina la decadenza anche delle nomine dei responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e dei responsabili dei distretti sanitari territoriali” per violazione dell’art. 97 Cost.. La disposizione comporta l’azzeramento automatico dell’intera dirigenza in carica, pregiudicando il buon andamento dell’amministrazione in assenza di situazioni di nomina derivanti da intuitu personae;
– l’art. 24 della medesima legge, in tema di nomine per le quali occorra il concerto o l’intesa con altre autorità o amministrazioni, va ricondotto “nell’ambito della competenza concorrente in materia di tutela della salute, prevista dal terzo comma dell’art. 117 Cost. e, quindi, deve rispettare i principi fondamentali determinati dalla legge statale”. In base al d.lgs. n. 517/99, che disciplina i rapporti tra S.s.n. ed Università , la disciplina del procedimento finalizzato al raggiungimento dell’intesa richiesta per la nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria deve essere definita in uno specifico protocollo tra gli enti interessati (art. 4, comma 2, d.lgs. n., 517/99). L’art. 24 della l. Regione Calabria n. 13/05, che ha disciplinato autonomamente e unilateralmente il procedimento di intesa in esame è costituzionalmente illegittimo “nella parte in cui si applica anche alla nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria”, in quanto ha leso i principi fondamentali posti a tutela dell’autonomia universitaria garantita dall’art. 33, sesto comma, Cost..

http://www.giurcost.org/decisioni/index.html

a cura di Daniela Bolognino