Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, la controversia relativa all’accertamento dell’invalidità dell’atto con cui il dipendente dell’Ente Ferrovie (il cui rapporto di lavoro era già stato devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario ex lege 210/1985) ha prestato il proprio consenso ad essere trasferito alle dipendenze dell’Amministrazione delle Finanze, come previsto dal D.P.C.M. n. 325/1988 relativo alla c.d. mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.
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