Ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 29/1993, nel testo modificato dall’art. 29, d.lgs. n. 80 del 1998 e poi trasfuso nell’art. 63, d.lgs. 165, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario per tutte le controversie relative al rapporto di lavoro, dall’instaurazione sino all’estinzione; sono, invece, devolute al Giudice Amministrativo quelle concernenti gli atti amministrativi adottati dalla P.A. nell’esercizio del potere loro conferito di fissare le linee ed i principi fondamentali delle organizzazioni degli uffici (nel cui contesto i rapporti di lavoro hanno esecuzione) e contraddistinti da tale scopo esclusivamente pubblicistico, restando irrilevante, ai fini della delimitazione della giurisdizione, che gli stessi atti abbiano effetti riflessi sullo status dei pubblici dipendenti.
Giurisidizione del Giudice Amministrativo per gli atti adottati dalla P.A. iure gestionis.
13.07.2006