manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

23.03.2007

Il Tar Puglia, sezione staccata di Lecce, promuove, con ordinanza del 27 aprile 2006, n. 46, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nella parte in cui attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali, in riferimento agli artt. 76, 77, 103 e 113 della Costituzione.
In particolare l’A.G.A. ha sostenuto che:
– la scelta del legislatore delegato prevista dall’art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 si porrebbe in contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost., perché “nel testo dell’art. 11, comma 4, lettera g), della legge delega 15 marzo 1997, n. 59 non si rinviene alcuna menzione delle controversie in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, la cui inclusione nel novero di quelle devolute alla giurisdizione del giudice ordinario sarebbe, dunque, il frutto di una scelta del legislatore delegato eccedente i limiti che condizionavano l’esercizio della funzione legislativa da parte del Governo”;
– sebbene l’art. 103 Cost. consenta “in determinati che casi al giudice amministrativo sia sottratta la giurisdizione sugli interessi legittimi in virtù di puntuali scelte del legislatore ordinario compiute in aderenza alle previsioni dell’art. 113, terzo comma, Cost., tali scelte dovrebbero essere compiute dal legislatore statale nella sede parlamentare, unica idonea ad assicurare una scelta ponderata da parte dell’organo sovrano deputato in via primaria all’esercizio della funzione legislativa su una materia coinvolgente valori e principî desumibili dalla Costituzione”.

La Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

La questione sollevata dal Tar della Puglia, sezione staccata di Lecce, è manifestamente inammissibile, “perché il rimettente ha omesso il doveroso tentativo di pervenire, in via interpretativa, ad una soluzione coerente con quella che esso stesso ritiene essere quella costituzionalmente corretta”.
La Corte Costituzionale sottolinea che “la giurisprudenza di legittimità ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo a decidere dei ricorsi proposti dai dipendenti degli enti locali avverso le deliberazioni della Giunta comunale circa la copertura di posti vacanti di dirigente con soggetti esterni all’amministrazione interessata (Corte di cassazione, sezioni unite civili, 6 novembre 2006, n. 23605)”.

L’ordinanza di rimessione presenta una lacuna in quanto, censurando proprio l’attribuzione di controversie in materia di interessi legittimi al giudice ordinario, “non spiega per quale motivo, tutte le volte in cui la stipulazione del contratto con cui si conferisce l’incarico sia preceduta da una fase amministrativa, gli atti (appunto, amministrativi) compiuti dall’ente locale in quella fase non sarebbero impugnabili, secondo i generali principî, davanti al giudice amministrativo”.

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a cura di Daniela Bolognino