Progressioni verticali – requisiti –illegittimità del bando di selezione

09.08.2007

Tar Campania, Napoli, sentenza del 9 agosto 2007, n. 7418

È illegittima la previsione dell’art. 2 (“Requisiti di ammissione”), del bando di selezione interna per titoli ed esami, per l’attribuzione, mediante progressione verticale, di n. 5 posti di “Istruttore Direttivo Analista”, categoria “D”, posizione economica “D1”, nella parte in cui richiede, quale requisito di ammissione (oltre al requisito del titolo di studio costituito dal diploma di laurea di durata triennale o superiore, nuovo o vecchio ordinamento alla data di approvazione del presente bando, anche), l’appartenenza alla categoria “C”, immediatamente inferiore, con almeno l’anzianità di servizio indicata nel bando stesso.

In tema di requisiti di ammissione alla bando di selezione interna, per titoli ed esami, per l’attribuzione di posti, mediante progressione verticale, “non demandando l’art. 5 del C.C.N.L. di categoria del 6 luglio 1995 alla sede della contrattazione decentrata la materia delle progressioni verticali, non può che dichiararsi, giusta il disposto dell’art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, la nullità della norma pattizia decentrata, nella parte in cui prevede quale requisito di ammissione alla selezione un certo requisito di anzianità di servizio”.

L’individuazione dei requisiti di ammissione alla procedura selettiva operata nel Regolamento per gli accessi agli impieghi nella Giunta Regionale della Campania n. 6131/2002, “prevede, quale unico requisito generale di ammissione alla categoria “D”, la laurea breve o il titolo di laurea (art. 4, comma 2, lett. d). Tale norma opera anche rispetto all’istituto della progressione verticale, atteso che: ‘All’istituto della progressioni verticale si applicano i principi generali richiamati dall’art. 3 (modalità di accesso) del presente regolamento’(punto 6 dell’art. 9 della citata deliberazione n. 6131/2002); pertanto la progressione verticale risulta regolata come fattispecie complementare e residuale rispetto al pubblico concorso e, pertanto, si uniforma alle norme dettate per quest’ultimo (a differenza dei concorsi interni che sono regolati in modo autonomo nell’art. 8)”.

(Nel caso in esame il Tar ha stabilito che l’art. 2 del bando di selezione, nella parte in cui richiede, quale requisito di ammissione alla procedura selettiva per la categoria “D”, l’appartenenza alla categoria “C”, immediatamente inferiore, con almeno l’anzianità di servizio ivi indicata, è in contrasto con il Regolamento per gli accessi agli impieghi nella Giunta Regionale della Campania n. 6131/2002. Il ricorso è dunque fondato e va accolto e, per l’effetto, annullato l’art. 2 del bando impugnato, nella parte in cui richiede per l’ammissione alla procedura selettiva un requisito non previsto dalla normativa, generale e speciale, di riferimento).

http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/NA_200707418_SE.doc

a cura di Daniela Bolognino