(Nel caso in esame il ricorrente, inquadrato nel IV libello retributivo, con il profilo professionale di operatore tecnico, propose ricorso al fine di veder riconosciuto il trattamento economico per lo svolgimento di mansioni proprie del VI livello (assistente amministrativo). Affermava, infatti, di aver svolto mansioni non qualificabili come meramente esecutive perché impiegato presso il servizio d’accettazione dell’USL in forza di ordini di servizio e della delibera del comitato di gestione n. xxxxx. Nominato cassiere supplente, dal 21 novembre 1985 era addetto alla riscossione delle entrate dirette della USL d’appartenenza, svolgendo attività di segreteria, con diretta responsabilità. Il Consiglio di Stato ha rigettato la domanda del ricorrente Signor X. La delibera n. xxxx del xxx (così anche la successiva n. xxx del xxx) era attributiva di funzioni non riferite ad un determinato posto vacante del ruolo amministrativo e del livello di assistente amministrativo, presupposto per aver riconosciuto il diritto, ex art 29, comma 2, d.P.R. n. 761/79, ad un’ indennità che adegui la retribuzione alle effettive mansioni svolte. E’ stato inoltre escluso che il sig. xxxx sia stato adibito a funzioni non rapportabili, nella loro prevalenza, al livello ed al profilo di appartenenza, meramente esecutivo).
http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/CDS_200702130_SE_5.doc