Sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 .

16.10.2007

Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza 16 ottobre 2007, n. 5388

Sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 per violazione degli artt. 3, 24, 101, 103, 113 e 117, lett. l) della Costituzione.

L’art. 1 della legge della regione lazio n. 8/07 prevede che:
“La Giunta regionale, nei confronti dei componenti di organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti, i quali siano decaduti dalla carica ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime a seguito di sentenze della Corte Costituzionale, con conseguente risoluzione dei contratti di diritto privato disciplinati i relativi rapporti di lavoro, è autorizzata a deliberare in via alternativa:
a) il reintegro nelle cariche e il ripristino dei relativi rapporti di lavoro;
b) un’offerta di equo indennizzo.
La soluzione di cui al comma 1, lettera b), è comunque adottata qualora il rapporto di lavoro sia interrotto, di fatto, per oltre sei mesi.

Tale disciplina legislativa, che prevede la reintegrazione del dirigente “come mera ipotesi alternativa e non come dovere della Regione Lazio, reintroduce la possibilità di far luogo al meccanismo di spoil system dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 97 Cost., con la sentenza n. 104 del 2007 (in particolare si fa riferimento alla dichiarata illegittimità costituzionale dell’art. 71, commi 1, 3 e 4, lett. a) della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9 e dell’art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1).

Il rimedio proposto dalla normativa (reintegrazione o equo indennizzo) è inoltre solo apparentemente alternativo perché, prevedendo che “la soluzione di cui al comma 1, lettera b), è comunque adottata qualora il rapporto di lavoro sia interrotto, di fatto, per oltre sei mesi” rende di fatto applicabile solo il rimedio “indennitario”, in quanto “non è realisticamente ipotizzabile che, nel temine di sei mesi indicato, sia possibile ottenere una pronuncia di annullamento da parte della Corte Costituzionale”.

a cura di Daniela Bolognino


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