AR Lazio – Roma, sez. III bis, ordinanza 1 ottobre 2007, n. 1143 È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 159, 160 e 161, della l. n. 286/06. Tale normativa, che estende agli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis e comma 6, d.lgs. n. 165/01 la disciplina di cui all’art. 19, comma 8, d.lgs. n. 165/01, viola gli artt. 3, 97 , 98 Cost., nonché gli artt. 35, comma 1 e 36 Cost..
In particolare si viola:
– l’art. 3, comma 1, Cost., in quanto “si accomunano due situazioni diverse per natura dell’attività, per modalità di nomina, per rapporto con il potere esecutivo, per poteri ed incidenza sull’attività amministrativa”. Gli incarichi dirigenziali di cui all’art. 19, comma 5 bis e comma 6, d.lgs. n. 165/01 sono privi del “nesso fiduciario con il potere esecutivo” che connota gli incarichi di cui all’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 165/01;
– l’art. 97 Cost. con riferimento al principio del buon andamento, in quanto “ i dirigenti vengono deposti ope legis dall’incarico contrattualmente assunto indipendentemente da una specifica valutazione della posizione e dell’operato di ciascuno di essi”;
– l’art. 98 Cost., in quanto si condiziona l’incarico dirigenziale al gradimento politico;
– l’art. 35, comma 1, Cost., in quanto l’anticipata risoluzione “lede il generale principio di stabilità dei contratti di lavoro”. (In contrasto con la sentenza n. 313 del 1996 Corte Costituzionale si incide sull’incarico dirigenziale “senza la valutazione dell’idoneità professionale del dirigente con criteri e procedure di carattere oggettivo”);
– l’art. 36 Cost., in quanto l’anticipata cessazione del rapporto di lavoro “determina un pregiudizio patrimoniale ravvisabile nel venir meno degli effetti economici dei contratti già stipulati”.