Tar Firenze, sentenza 22 gennaio 2008, n. 29 – Difetto di giurisdizione – Giurisdizione del Giudice Ordinario.

22.01.2008

Tar Firenze, sentenza 22 gennaio 2008, n. 29.

Appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario la controversia relativa alla impugnazione, da parte di un professore interno di seconda fascia non qualificatosi al primo posto, della procedura indetta dall’Accademia delle belle arti di Firenze, per la copertura di insegnamenti “per affidamenti e utilizzazione di docenti interni e contratti per esperti esterni su corsi non in organico previsti dal piano di studio del triennio sperimentale”.
Nel caso di affidamento dell’incarico di insegnamento a docenti interni all’Accademia non si avrà né l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, né la sua novazione, “bensì la mera integrazione con ulteriori contenuti del rapporto già costituito, con la conseguenza che la posizione dedotta in giudizio attiene alla situazione ascrivibile alla categoria dei diritti soggettivi inerenti al rapporto di lavoro contrattuale”.

(Nel caso in esame il Tar Toscana – Firenze – dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione).

http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/FI_200800029_SE.doc

a cura di Daniela Bolognino