Corte Costituzionale, sentenza 11 aprile 2008, n. 95
La Provincia autonoma di Trento ha proposto in via principale questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), per violazione dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione, dell’art. 8 del d. P. R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).
L’art. 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dal successivo comma 560, stabilisce che «Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006». “Anche ritenendo applicabile l’art. 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige che “condiziona al rispetto dei limiti indicati dal precedente art. 4 l’esercizio della potestà legislativa della Provincia autonoma in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto»”, la norma in questione, si presenta come lesiva della competenza legislativa residuale della Provincia, perchè interviene sulla materia dell’«ordinamento degli uffici provinciali e del personale»
La Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui si applica anche alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
L’art. 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006 ha ad oggetto la disciplina delle modalità di accesso all’impiego presso gli enti soggetti al patto di stabilità interno, è dunque “riconducibile alla materia dell’organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all’art. 117, quarto comma, della Costituzione”. L’art. 117, quarto comma, prevede infatti “una forma di autonomia più ampia rispetto a quella attribuita dallo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige” .
La clausola di salvaguardia di cui all’art. 3, comma 1363, della legge n. 296 del 2006, a norma del quale «Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d’attuazione», non è idonea ad evitare la dichiarazione di illegittimità costituzionale, perchè genericamente “riferita ad una serie eterogenea di disposizioni comprese nello stesso atto legislativo”.
Testo della sentenza su: www.giurcost.it