Tar Piemonte, Torino, sentenza del 21 novembre 2008, n. 2930. – Art. 69. d.lgs. n. 165/01 – ricorso proposto dopo la data del 15 settembre 2000

21.12.2008

Tar Piemonte, Torino, sentenza del 21 novembre 2008, n. 2930.

Ai sensi dell’art. 69, d. lgs. n. 165 del 2001, la controversia relativa a questioni attinenti a rapporti di lavoro con una pubblica amministrazione, anteriori al 30 giugno 1998, deve essere proposta entro il termine del 15 settembre 2000; tale termine non ha natura processuale, ma costituisce un termine di decadenza sostanziale della situazione giuridica azionata.
Il legislatore all’art. 69, comma 7, d. lgs. n. 165 del 2001 ha stabilito il termine del 15 settembre 2000 non al fine di delimitare il rapporto tra giurisdizione amministrativa ed ordinaria, bensì allo scopo di fissare un limite interno alla giurisdizione amministrativa nell’ottica della previsione di una decadenza sostanziale dall’azione. Sicchè il ricorso introdotto dopo il 15 settembre 2000, deve essere respinto, in quanto questa data dove considerarsi quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale.

a cura di Daniela Bolognino