Gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali sono atti negoziali, sono dunque sottratti al regime e alle regole proprie degli atti amministrativi, dovendosi fare applicazione delle norme del codice civile, in tema di esercizio dei poteri del privato datore di lavoro (art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/01; art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/01 e art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/01)
Nel conferire un incarico dirigenziale l’amministrazione datrice di lavoro deve rispettare l’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 165/01 ed i criteri di correttezza e buona fede previsti dal codice civile, sicchè nell’esercizio del potere di conferimento degli incarichi l’amministrazione è obbligata a valutazioni anche comparative, a consentire forme adeguate di partecipazione ai processi decisionali, ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte.
Cass. civ. Sez. lavoro, 26 novembre 2008, n. 28274 – Dirigenza – natura dell’atto di conferimento dell’incarico – criteri di conferimento
26.11.2008