Legge 17 agosto 2005, n. 168.

04.10.2005

Legge 17 agosto 2005, n. 168 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l’esercizio di deleghe legislative”pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2005.

Documento completo su:
http://www.senato.it/parlam/leggi/05168l.htm#conve

Con riferimento alle modifiche al d.lgs. n. 165/01 si segnalano:

Art. 14-sexies. (Incarichi dirigenziali)
1. All’articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 1e parole: «non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni sono sostituite dalle seguenti: «non può essere inferiore a tre anni ne’ eccedere il termine di cinque anni».
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto dell’articolo 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145.
3. All’articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «anche presso amministrazioni statali,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi,».
4. All’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comma 1, terzo periodo, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

Art. 14-septies (Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al fine di verificare lo stato di ammodernamento della pubblica amministrazione in relazione ai processi normativi di riforma volti al contenimento della spesa e alla semplificazione delle procedure, all’articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «l’ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «l’ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica»;
b) il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «L’ispettorato stesso si avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra ispettori di finanza, in posizione di comando fuori ruolo, del Ministero dell’economia e delle finanze, funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell’interno, e nell’ambito di personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l’articolo 56, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.»;
c) al terzo periodo, dopo le parole: «buon andamento» sono inserite le seguenti: «, l’efficacia dell’attività amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure,».
2. Restano fermi il contingente complessivo di personale previsto dal citato articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e gli oneri complessivi dal medesimo derivanti.

Art. 14-octies (Modifica all’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All’articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo le parole: «un’apposita» e’ inserita la seguente: «separata».

a cura di Daniela Bolognino