L’avvocato della post-modernità.
Note a margine dell’obbligo di formazione per l’accesso alla professione forense
SOMMARIO: 0. L’avvocato e il suo tempo – 1. Il ruolo sociale della difesa e gli obiettivi di formazione dell’ordinamento forense nella legge professionale n. 247/2012 – 2. Il ruolo delle Scuole forensi nella formazione dell’Avvocato. Il quadro normativo di riferimento – 3. Uniformità interpretativa e soft regulation: le Linee guida della Scuola Superiore dell’Avvocatura – 4. La costituzione delle Scuole forensi e il procedimento di accreditamento degli altri soggetti formatori.
Tra gli intenti che hanno portato il legislatore a ridisegnare i lineamenti della disciplina della professione forense con la legge di riforma 31 dicembre 2012, n. 247, vi è senza dubbio anche quello di delineare con maggior precisione l’organizzazione, la funzione e il ruolo delle Scuole forensi.
Le ragioni di tale attenzione legislativa sono più che comprensibili in considerazione di una serie di riflessioni che prendono avvio dalle norme che la legge e i suoi decreti attuativi dedicano alla formazione dell’avvocato, fin dalle sue fasi di accesso alla professione, quale veicolo di valorizzazione della funzione sociale della difesa e, conseguentemente, del suo attore protagonista.
La credibilità del progetto tratteggiato nelle norme della legge professionale ha come suo fondamentale presupposto una condizione: che l’attività di formazione, assegnata in via principale alle Scuole, si connoti per cifre comuni in termini di moduli organizzativi, metodi e intenti.
La sua effettività, invece, passa da due ordini di azioni, complementari al disegno normativo, e rimesse alla competenza del Cnf, quale organo di vertice ed espressione dell’ autonomia forense: la prima, a carattere regolatorio, rappresentata dalla predisposizione delle Linee guida, collante di uniformità interpretativa e corretta applicazione della complessa e diffusa disciplina della materia; la seconda, a carattere amministrativo, rappresentata dall’espletamento di controlli di autorizzazione preventiva, ossia di accreditamento dei soggetti formatori, e di successiva vigilanza, proprio a garanzia di quell’uniformità da cui si è detto dipendere la buona e corretta applicazione della legge e la riuscita del progetto culturale che ne sta alla base.