Società tra professionisti, concorrenza e attività riservate ad iscritti in albi

29.11.2017

SOMMARIO: 1. I fatti – 2. Il contratto d’opera professionale e il carattere personale della prestazione. – 3. L’apertura verso le società di engineering – 4. L’abrogazione del divieto di costituire società tra professionisti – 5. La legge per la concorrenza 2017 e le sue criticità.

 

Il divieto di costituzione di società di capitali aventi ad oggetto l’espletamento di professioni intellettuali protette, quali l’attività di progettazione della costruzione di opere civili di competenza degli ingegneri, sussiste qualora l’attività oggetto del contratto tra il committente e la società tra i detti professionisti consiste, secondo il motivato accertamento del giudice del merito, in un’opera di progettazione d’ingegneria civile, interamente rientrante nella attività professionale tipica dell’ingegnere e dell’architetto e non in un’attività preparatoria ed interdisciplinare rispetto all’indicata progettazione (attività di c.d. “consulting engineering”).

Chiarelli

di Marina Chiarelli


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