La sentenza del Consiglio di Stato ha annullato quella del Tar Toscana n. 25 del 2001, che aveva ritenuto illegittimo l’affidamento del servizio idrico integrato da parte di un AATO non ad una società partecipata direttamente dagli enti locali ma ad una società di scopo partecipata integralmente da una holding costituita da enti locali con funzioni di coordinamento.
Secondo il Consiglio di Stato, non è stato leso l’interesse soggettivo del ricorrente originario ad una corretta concorrenzialità.
Nonostante sotto il profilo processuale la sentenza del Tar Toscana sia stata annullata, nel merito essa costituisce l’unico riferimento giurisprudenziale in materia.
Sull’affidamento diretto della gestione di un servizio pubblico locale ad una società di scopo partecipata da una holding
24.09.2001