1. Recenti misure di sostegno delle crisi bancarie
Nell’ambito dei recenti sviluppi normativi in tema di crisi bancarie si colloca da ultimo il d.l. 25 giugno 2017, n. 99, che disciplina la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e le relative misure di sostegno in linea con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Le misure di sostegno si sono rese necessarie in larga misura in funzione delle “garanzie” precedentemente emesse dallo Stato a favore dei due istituti bancari. Garanzie fondamentalmente legate all’esigenza di assicurare la liquidità bancaria agli stessi istituti nel corso della (non breve) fase attraversata da questi ultimi dopo aver richiesto l’accesso all’intervento pubblico di ricapitalizzazione “precauzionale”. Si tratta di una fase che si è conclusa negativamente a seguito della dichiarazione di insolvenza delle due banche emessa in data 23 giugno 2017 dal Single Supervisory Mechanism (SSM) e dal Single Resolution Board (SRB), ovvero dalle Autorità europee competenti in materia.
Sempre in questa cornice va collocato il d.l. 16 giugno 2017 n. 89 che interviene sul piano delle misure di ricapitalizzazione precauzionale, con specifico riguardo ai profili volti a garantire la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione di tale natura.
In particolare, viene prorogato il termine di scadenza delle obbligazioni subordinate emesse da una banca che abbia richiesto successivamente l’intervento dello Stato a fini di rafforzamento patrimoniale. La proroga è volta ad assicurare parità di trattamento tra creditori subordinati per la ripartizione degli oneri nel caso di intervento pubblico secondo quanto previsto dal d.l. 23 dicembre 2016, n. 237, convertito nella legge 17 febbraio 2017, n. 15.
2. La concessione di garanzie
Il sopra citato d.l. 237/2016 contiene, come noto, la cornice regolatoria generale degli strumenti di intervento pubblico relativi alle misure poste a tutela del risparmio nel settore creditizio introducendo una disciplina di durata temporanea, ma con implicazioni di medio lungo periodo.
Al fine di “porre rimedio a una grave perturbazione dell’economia e preservare la stabilità finanziaria” viene disciplinato un insieme di interventi precauzionali.
Si prevedono, in sintesi: a) la concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, ovvero b) sui finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia agli istituti di credito per fronteggiare gravi crisi di liquidità e, infine, c) gli interventi per il rafforzamento patrimoniale delle banche.
Si tratta della predisposizione di misure istituzionali che interessano in particolare il caso italiano, sia pure subordinatamente agli standard stabiliti in sede europea.
In particolare, il Capo I della legge è dedicato alla disciplina della concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane e sui finanziamenti erogati a queste ultime discrezionalmente dalla Banca d’Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (Emergency Liquidity Assistance – ELA).
Quanto alla prima tipologia di intervento, l’art. 1 della legge stabilisce che la garanzia dello Sato può essere concessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato e subordinatamente alla decisione positiva della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia stessa.
Il quadro condizionale della regolamentazione prevede il rispetto, da parte delle banche interessate, di alcune condizioni, verificate dall’Autorità di vigilanza, ai fini della concessione della garanzia (in particolare, con riguardo ai requisiti di fondi propri e all’inesistenza di carenze di capitale evidenziate nell’ambito di prove di stress, fatta salva l’ipotesi di banche con urgente bisogno di sostegno della liquidità). Inoltre, la disciplina della procedura di accesso alla garanzia presuppone determinati impegni sul piano operativo e gestionale (rileva in questo senso la presentazione di un piano di ristrutturazione).
Analoghi sono i presupposti e le modalità dell’intervento, disciplinate dagli art. 10-12, relative alla concessione della garanzia sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d’Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità.
3. Gli interventi di ricapitalizzazione precauzionale
Infine, il Capo II del d.l. 237/2016 disciplina la sottoscrizione o l’acquisto da parte del MEF di azioni di banche italiane, che presentino esigenze di rafforzamento patrimoniale, in relazione all’esito di prove di stress basate su uno scenario avverso.
In sede di richiesta di intervento dello Stato (art. 15), la banca deve presentare al MEF, e all’autorità competente ai sensi dell’SSM, il piano di ristrutturazione predisposto in conformità con la disciplina dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
La misura si colloca nella direzione di ripristino e tutela della stabilità finanziaria e in linea con il framework regolatorio europeo in materia di sostegno pubblico straordinario.