Ente locale – gestione servizio pubblico – modalità organizzative – affidamento diretto a spa miste – articolo 22, comma 3, legge 142 del 1990 – partecipazione al capitale sociale – requisiti – partecipazione prevalente singolo Ente locale – non necessaria – partecipazione pubblica prevalente – sufficiente.
La formula organizzativa della società mista delineata dall’articolo 22, comma 3 lettera e) della legge 142 del 1990 rappresenta una delle forme ordinarie attraverso le quali si esplica la gestione diretta di un pubblico servizio. Tale formula deve consentire sia la cooperazione tra l’interesse della pubblica amministrazione e quello dei privati nella gestione dei servizi pubblici, sia l’esercizio in comune dei servizi da parte degli enti pubblici aventi interessi omogenei. In tale prospettiva, ritenere che il controllo atto ad assicurare il vincolo di strumentalità della società costituita o partecipata dall’Ente locale possa essere garantito esclusivamente da una partecipazione prevalente del singolo Ente locale, renderebbe materialmente impossibile la partecipazione di più soggetti pubblici alla gestione del servizio dal momento che la partecipazione prevalente di uno escluderebbe necessariamente la prevalenza degli altri. Ad avviso del Consiglio di Stato, dunque, in ipotesi di partecipazione pubblica plurisoggettiva alla spa mista, il requisito della prevalenza del capitale pubblico locale deve necessariamente essere inteso nel senso di riferire la prevalenza del capitale all’insieme degli Enti locali partecipanti e non a ciascuno di essi.