Corte costituzionale, sent. 11 maggio 2017, n. 108: non è illegittima la normativa regionale pugliese che prevede distanze minime delle sale da gioco rispetto a luoghi “sensibili”

11.05.2017

Non è fondata la q.l.c. riguardante l’art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, sollevata in riferimento all’art. 117, co. 3, Cost. La disposizione censurata vieta il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri da luoghi “sensibili”. Tale regolamentazione, riconducibile alla materia della “tutela della salute” (art. 117, co. 3, Cost.), non è in contrasto con i principi fondamentali stabiliti in quest’ambito dal legislatore statale.

La sentenza de qua concerne l’art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, che vieta il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali da luoghi “sensibili”, come istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi, centri sociali e ricreativi ed altri luoghi specificamente indicati dalla disposizione.

La Corte precisa innanzitutto che questa normativa, in quanto orientata a prevenire il gioco d’azzardo patologico (o ludopatia) mediante misure di carattere logistico, è riconducibile alla materia della “tutela della salute”, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, co. 3, Cost.

In proposito, il giudice rimettente lamenta la violazione dei principi fondamentali dettati in tale settore dall’art. 7, co. 10, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012), che prevede la ricollocazione territoriale delle cosiddette slot machines, in modo che queste non siano ubicate in prossimità dei luoghi “sensibili” prima citati. La ricollocazione deve essere pianificata dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata. Secondo il giudice a quo, la legge pugliese avrebbe “scavalcato” il procedimento di pianificazione prefigurato dalla norma statale.

La Corte costituzionale respinge la censura, rilevando che dalla normativa statale si desume soltanto il principio della legittimità di interventi di contrasto della ludopatia fondati sul rispetto di distanze minime dai luoghi “sensibili”, non anche quello della necessità della previa definizione della relativa pianificazione a livello nazionale. La Consulta evidenzia, inoltre, che la menzionata pianificazione non è mai stata realizzata e una simile mancanza non può paralizzare sine die la competenza legislativa regionale; ne discende il rigetto della q.l.c.

a cura di Giuliano Sereno


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