La Corte di Giustizia si pronuncia sulla golden share: assolta la normativa belga

04.06.2002

Nella causa C-503/99 la Corte di Giustizia è stata chiamata a valutare se la normativa che istituisce le golden share a favore del Regno del Belgio nella SNTC e nella Distrigaz, prevedendo un diritto di opposizione contro alcune decisioni di gestione ritenute contrastanti con le linee direttive della politica energetica del paese, costituisca una restrizione ai movimenti di capitali tra gli Stati membri. La normativa belga prevede un diritto di opposizione dell’autorità pubblica a qualsiasi cessione, qualsiasi assegnazione a titolo di sicurezza o qualsiasi cambiamento della destinazione delle canalizzazioni della società SNTC che costituiscono grandi infrastrutture di trasporto interno di prodotti energetici, o che possono servire a tale scopo, e di taluni altri attivi strategici della Distrigaz.

Il giudice comunitario, dopo aver riconosciuto che l’obiettivo perseguito dalla normativa controversa – garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti in caso di crisi – rientra nell’ambito di un legittimo interesse pubblico che può giustificare una restrizione alla libera circolazione dei capitali, procede all’analisi della normativa controversa per esaminare se, ed in quali condizioni, tale normativa può essere considerata idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di quest’ultimo.

La Corte, dopo aver constato che il regime previsto dalla normativa belga è un regime di opposizione per il cui effettivo esercizio sono imposti termini rigorosi all’autorità pubblica, che esso è limitato a talune decisioni riguardanti gli attivi strategici della società, che gli interventi dell’autorità pubblica devono essere formalmente motivati e possono essere sottoposti ad un’efficace controllo giurisdizionale, ha concluso ritenendo che il regime controverso consente allo Stato membro di intervenire per assicurare l’osservanza degli obblighi di servizio pubblico spettanti alla SNTC e alla Distrigaz, rispettando al contempo le esigenze di certezza del diritto e non contravvenendo a quanto disposto dall’articolo 73 B (ora 56) del Trattato

C G C E 4 giugno 2002 causa C 503 99

a cura di Luigi Alla