Il bando di concorso pubblico, in quanto “lex specialis”, vincola non solo i candidati, ma la stessa Pubblica Amministrazione, alla quale non residua alcun margine di discrezionalità in ordine all’applicazione delle norme del bando, le quali non possono essere modificate e/o integrate successivamente all’emissione di quest’ultimo, a pena d’illegittimità del procedimento per violazione del principio di “par condicio” tra i candidati.
La verifica ed il controllo delle dichiarazioni rese dal candidato da parte dell’Amministrazione devono avvenire soltanto a seguito di un completo e regolare assolvimento dell’obbligo di fornire i riferimenti relativi ai titoli posseduti e pertanto gli eventuali successivi accertamenti dell’Amministrazione non possono surrogare l’adempimento suddetto.