Consiglio di Stato, sez. III, sent. 1 marzo 2017, n. 963 sull’impossibilità di riconoscere un titolo autocertificato nella domanda per la partecipazione al concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche per la mancata indicazione dei riferimenti necessari.

01.03.2017

Il bando di concorso pubblico, in quanto “lex specialis”, vincola non solo i candidati, ma la stessa Pubblica Amministrazione, alla quale non residua alcun margine di discrezionalità in ordine all’applicazione delle norme del bando, le quali non possono essere modificate e/o integrate successivamente all’emissione di quest’ultimo, a pena d’illegittimità del procedimento per violazione del principio di “par condicio” tra i candidati.

La verifica ed il controllo delle dichiarazioni rese dal candidato da parte dell’Amministrazione devono avvenire soltanto a seguito di un completo e regolare assolvimento dell’obbligo di fornire i riferimenti relativi ai titoli posseduti e pertanto gli eventuali successivi accertamenti dell’Amministrazione non possono surrogare l’adempimento suddetto.

 

a cura di Carmela Salerno


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