Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole sulle Linee guida dell’Anac per l’iscrizione nell’elenco (previsto dall’art. 192 del d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. Il Consiglio di Stato ha precisato che la mera presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco consente immediatamente all’ente aggiudicatore di procedere ad affidamenti diretti, senza l’interposizione di un provvedimento autorizzatorio dell’Anac. Per tale motivo, l’obbligo di pubblicità ha valenza dichiarativa e non costitutiva. Tuttavia, la presentazione della domanda avvia una fase di controllo dell’Autorità, la quale accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge. Se tale verifica ha esito positivo, la procedura si conclude con un mero riscontro, non potendo, in assenza di un regime autorizzatorio, confluire nell’espressione di un consenso. In caso contrario, invece, l’Anac adotta un atto di accertamento negativo che impedisce futuri affidamenti. Questo provvedimento può essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo. Per quanto concerne i contratti già aggiudicati senza gara, l’Anac non dispone di un potere di annullamento di quest’ultimi, ma può adottare una “raccomandazione vincolante” (ex art. 211, comma 2 del Codice appalti) al fine di indurre l’amministrazione ad agire in autotutela per rimuovere l’atto illegittimo. A ciò deve aggiungersi che le linee guida dell’Autorità non possono integrare o innovare i presupposti per l’affidamento in house già stabiliti dalle norme.
Cons. St., comm. spec., 1 febbraio 2017, n. 282
06.02.2017