La legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 3 (“Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza”) viola gli artt. 117, co. 3, e 120, co. 2, Cost., perché, disponendo la proroga dei contratti del personale precario del Sistema sanitario regionale, ostacola i poteri del Commissario ad acta, finalizzati alla razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria.
La sentenza de qua concerne la legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 3 (“Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza”), che prevede la proroga, sino al 31 dicembre 2016, dei contratti di lavoro a tempo determinato, degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa con gli enti del Sistema sanitario regionale e dei contratti libero-professionali del personale infermieristico operante presso gli istituti penitenziari del Molise.
Questa proroga ostacola lo svolgimento dei compiti del Commissario ad acta e si pone in contrasto diretto con le delibere del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, del 20 gennaio e del 7 giugno 2012, che affidano al Commissario, coerentemente con il piano di rientro dal disavanzo sanitario, la razionalizzazione e il contenimento della spesa del personale e l’applicazione del divieto di turn-over.
Ciò comporta, in conformità alla costante giurisprudenza costituzionale in materia, la violazione degli artt. 117, co. 3, e 120, co. 2, Cost. e la conseguente declaratoria d’illegittimità costituzionale della normativa censurata.