Sulla procedura di determinazione dei LEA nel settore sanitario

27.03.2003

Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 88

Non spetta allo Stato determinare ulteriori limiti organizzativi e funzionali in materia di Sert.T, con forme e modalità non riconducibili alla speciale procedura di determinazione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario legislativamente stabilita.

Giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della salute emesso, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il 14 giugno 2002, recante “Disposizioni di principio sull’organizzazione e sul funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze delle aziende unità sanitarie locali – Sert.T, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444”, promossi con ricorsi della Provincia di Trento e della Regione Emilia-Romagna.

La Provincia autonoma di Trento e la Regione Emilia – Romagna hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli artt. 1 e 2 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 14 giugno 2002, lamentando la violazione dell’art. 117, commi terzo, quarto e sesto, della Costituzione, dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, degli artt. 115-118 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché del principio di legalità e di quello di leale collaborazione. Ulteriori violazioni sono addotte dalla Provincia di Trento, in relazione a svariate norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, nonché in relazione all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.
I rilievi sollevati dalle ricorrenti sono sia di tipo formale che di merito: sotto il profilo formale, la censura di fondo attiene alla compressione della sfera di autonomia degli enti ricorrenti ad opera di un decreto ministeriale fondato su una previsione regolamentare contenuta in una disposizione legislativa da considerare inutilizzabile dopo la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, mentre il testo non appare riconducibile alla competenza statale di cui al nuovo art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione. Sotto il profilo del merito, le ricorrenti rilevano come il contenuto del decreto ministeriale adottato comprima la sfera di autonoma organizzazione delle Regioni e delle Province autonome in relazione ai servizi preposti alle tossicodipendenze, con particolare riguardo a quella parte del decreto che disciplina il ruolo dei soggetti privati nella direzione e nella gestione del servizio pubblico.
Una diversa ricostruzione della natura del decreto ministeriale 14 giugno 2002 è stata sostenuta dall’Avvocatura dello Stato, secondo la quale il decreto sarebbe “esplicazione della competenza statale esclusiva prevista dall’art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione”.
La Corte Costituzionale, sentite le parti, osserva come la norma impugnata limiti l’autonomia organizzativa di Regioni e Province autonome in modo ulteriore sia rispetto al regolamento ministeriale in materia di determinazione dell’organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, sia rispetto al d.P.C.M. 29 novembre 2001 sulla determinazione dei livelli essenziali di assistenza nel settore della sanità. Sotto il profilo formale, la Corte afferma che non vi sono dubbi circa la riconducibilità del decreto ministeriale impugnato – sebbene non emanato sotto forma di regolamento – al potere regolamentare riconosciuto al Ministro dall’art. 118 del d.P.R. n. 309 del 1990. Anche a voler prescindere dal problema relativo alla ulteriore utilizzabilità dell’art. 118 del d.P.R. n. 309 del 1990 alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione, risulta tuttavia evidente che il suddetto decreto ministeriale è stato adottato senza procedere alla consultazione della Conferenza Stato-Regioni e quindi in violazione del principio di leale collaborazione.
In relazione alla lett. m) dell’art.117, comma 2, la Corte osserva come la forte incidenza della disciplina statale ivi prevista sull’esercizio delle competenze legislative ed amministrative delle Regioni e delle Province autonome impone che queste scelte, almeno nelle loro linee generali, siano operate dallo Stato con legge. In questo senso, la Corte richiama la disposizione di cui all’art. 6 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 (convertito, con modificazioni, in legge 16 novembre 2001, n. 405), che ha disciplinato il procedimento di adozione dei livelli essenziali di assistenza attribuendo il relativo compito ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e prevedendo esplicitamente il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome in sede di Conferenza Stato-Regioni. Tale procedura di adozione, grazie alla quale è stato emanato il d.P.C.M 29 novembre 2001, è stata confermata dall’art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (che ha sancito per il futuro l’utilizzabilità dei livelli essenziali di assistenza previsti nel suddetto d.P.C.M.), e rappresenta pertanto l’unico meccanismo possibile nel settore sanitario per la determinazione di quanto previsto dall’art.117, comma 2, lett. m) Cost.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte annulla il decreto ministeriale impugnato, che, essendo stato adottato con una procedura radicalmente difforme da quella prevista dal legislatore, non può ritenersi espressivo del potere statale garantito dall’art. 117, comma 2, lett. m) Cost.

Giurisprudenza richiamata:
– sull’eccezionale compressione dell’autonomia organizzativa e funzionale delle Regioni e delle Province autonome nel testo unico in materia di stupefacenti e di tossicodipendenza (d.P.R. n. 309 del 1990): Corte Costituzionale, sent. n. 1044 del 1988, n. 243 del 1987 e n. 31 del 1983;
– sulla rilevanza del procedimento di consultazione della Conferenza Stato-Regioni e quindi del principio di leale collaborazione ai fini della compressione dei poteri delle Regioni e delle Province autonome: Corte Costituzionale, sent. n. 39 del 1984, n. 206 del 1985, n. 116 del 1984.

a cura di Elena Griglio