Sul potere statale di nomina di un commissario delegato nelle situazioni di emergenza

05.02.2003

Corte Costituzionale, 5 febbraio 2003, n. 39

Spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell’interno, nominare, con l’ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un commissario delegato per l’attuazione degli interventi necessari a fare fronte alla situazione di emergenza idrica nella Regione Sicilia, dal momento che la citata ordinanza, chiaramente ispirata ad un rigoroso criterio di concertazione tra Stato e Regione, configura come congruo e proporzionato l’intervento statale, ancorché quest’ultimo, per fronteggiare una situazione di emergenza, interferisca con competenze regionali per di più di carattere primario.

Giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell’ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani”, promosso con ricorso della Regione Siciliana.

La Regione Sicilia, con ricorso notificato il 27 aprile 2001, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all’ordinanza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2001, n. 3108, recante <>, impugnata in riferimento agli artt. 14, lettere a), g) ed i), 32, 33, 34 e 36 dello statuto della Regione Siciliana, all’art. 3 del d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825, ), all’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché all’art. 5 della Costituzione ed ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà. La ricorrente lamenta nell’ordinanza una carenza di leale collaborazione in relazione alla identificazione della persona del commissario, alla facoltà del commissario stesso di avvalersi dell’amministrazione regionale nonché di personale di provenienza regionale e, infine, in ordine all’utilizzo, come copertura finanziaria degli interventi previsti, dei fondi comunitari 2000-2006, la cui disponibilità spetterebbe invece alla Regione. La ricorrente lamenta inoltre la mancata attivazione di “meccanismi di raccordo operativo” tra l’attività del commissario e l’attività della Regione in materie di potestà regionale, quali “acque pubbliche”, “lavori pubblici”, “agricoltura e foreste”.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi in giudizio, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia respinto perché infondato, essendo il provvedimento impugnato volto a fronteggiare una situazione di grave ed improvvisa emergenza in relazione alla quale, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, è necessaria una “direzione unitaria” – che non può essere affidata ad altri che al Governo.
Giudicando la questione sulla base delle disposizioni del previgente Titolo V della Costituzione e ripercorrendo l’iter normativo che, a partire del d.P.C.M. 5 novembre 1999, ha portato alla tempestiva realizzazione di un programma straordinario per fronteggiare l’emergenza idrica in Sicilia, La Corte giudica il ricorso infondato. Richiamando la costante giurisprudenza per cui situazioni di emergenza, specialmente connesse a calamità naturali, possono anche giustificare interventi statali straordinari suscettibili di arrecare compressioni della sfera di autonomia regionale, la Corte afferma che, sotto il profilo degli obiettivi, non appare illegittimo il denunciato intervento statale, pur se attinente a materie di competenza regionale: il concorso dello Stato, anche sotto l’aspetto finanziario, non è infatti, di per sé, lesivo delle attribuzioni della ricorrente, dal momento che ha carattere di straordinarietà e risponde anche ad interessi della comunità nazionale. Evidenziando come l’atto impugnato sia stato adottato con le dovute forme di concertazione tra Stato e Regioni e citando le disposizioni dell’ordinanza che richiedono una confronto tra Stato e Regione in rapporto a svariati profili, la Corte rileva inoltre come la stessa struttura logica e lessicale dell’ordinanza appaia tutta ispirata ad un rigoroso criterio di collaborazione tra centro e periferia, che deve essere ritenuto vigente anche là dove non è testualmente enunciato – come, ad esempio, rispetto agli interventi e le iniziative commissariali previsti dall’art. 2, o alla facoltà di avvalersi dell’amministrazione regionale e del suo personale (art. 3).
Alla luce di queste considerazioni, la Corte conclude per la legittimità dell’intervento statale volto a nominare, con l’ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un commissario delegato per l’attuazione degli interventi necessari a fare fronte alla situazione di emergenza idrica in Sicilia.

Giurisprudenza richiamata:

– sul principio per cui le situazioni di emergenza, specialmente connesse a calamità naturali, possono anche giustificare interventi statali straordinari suscettibili anche di arrecare compressioni della sfera di autonomia regionale: Corte costituzionale, sent. n. 520 e 127 del 1995
– sull’interpretazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, non come accentramento di competenze e di poteri: Corte Costituzionale, sent. n. 418 del 1992
– sui criteri da rispettare nella formulazione del programma straordinario per fronteggiare le situazioni di emergenza: Corte Costituzionale, sent. n. 462 del 1992
– sulla possibilità di interventi di emergenza statali anche nelle materie di competenza regionale: Corte Costituzionale, sent. n. 157 del 1995
– sul principio per cui l’emergenza non legittima il sacrificio illimitato dell’autonomia regionale: Corte Costituzionale, sent.n. 127 del 1995
– sulle forme di concertazione e di leale collaborazione tra Stato ed autonomie territoriali: Corte Costituzionale, sent. n. 422 del 2002

a cura di Elena Griglio