Corte Costituzionale, 28 marzo 2003, sent. n. 98
Non è contraria al principio di eguaglianza tributaria la disposizione di cui all’art.6, settimo comma del DPR 26 ottobre 1972, n. 643, nella parte in cui individua come valore iniziale, ai fini della determinazione della base imponibile dell’INVIM, per gli immobili esenti dall’INVIM decennale, quello della data di acquisto piuttosto che quello della data di scadenza dell’ultimo possesso.
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza del 10 luglio 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano
La Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., avverso l’art.6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, nella parte in cui individua come valore iniziale, ai fini della determinazione della base imponile dell’INVIM, per gli immobili esenti dall’INVIM decennale, quello della data di acquisto piuttosto che quello della data di scadenza dell’ultimo decennio di possesso. A detta della ricorrente, la norma impugnata sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza tributaria, in quanto sottoporrebbe ad un analogo trattamento fiscale posizioni contributive sostanzialmente disomogenee, quali sarebbero quella del contribuente che perde il beneficio dell’esenzione dall’INVIM decennale di cui in precedenza godeva e quella del contribuente che di tale beneficio non ha, invece, mai goduto.
E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.
La Corte ha giudicato la questione non fondata. Richiamata la finalità sostanzialmente antielusiva dell’INVIM decennale prevista per gli immobili appartenenti alle società dall’art.3 del decreto istitutivo dell’INVIM, la Corte rileva come l’art.25, secondo comma, lett. d) del DPR n.643 del 1972 determini un’esenzione degli incrementi di valore dei beni strumentali dalla modalità applicativa dell’imposta di cui all’art.3 (ma non anche di quella di cui all’art.2); tale esenzione è giustificata da una non irragionevole valutazione del legislatore circa l’insussistenza, riguardo agli immobili in oggetto, di un effettivo rischio di elusione. E’ pertanto coerente con questa scelta del legislatore la disposizione contenuta nella norma impugnata, per cui, in caso di trasferimento degli immobili strumentali, deve assumersi come valore iniziale ai fini della determinazione della base imponibile quello della data di acquisto. La coerenza sistematica della norma impugnata porta quindi la Corte a rigettare la tesi sostenuta dalla rimettente: le due situazioni rispetto alle quali la rimettente ritiene violato il principio di eguaglianza corrispondono, infatti, a due diversi trattamenti fiscali, per cui non deve ritenersi compromessa la legittimità costituzionale della norma impugnata.