a cura di LUCA BARTOLUCCI
Venerdì 11 novembre 2016 è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti alla legge di bilancio per il 2017 e si è registrata una rilevante novità riguardante la presentazione e la segnalazione degli emendamenti. Il meccanismo della segnalazione degli emendamenti da parte dei gruppi parlamentari, noto anche come “contingentamento degli emendamenti” (G. Lasorella, La programmazione dei lavori alla Camera ed i suoi protagonisti: Governo, gruppi e Presidente. Luci ed ombre, in Il Filangieri. Quaderno 2007. Il Parlamento del bipolarismo: un decennio di riforme dei regolamenti delle Camere, a cura di V. Lippolis, Jovene, Napoli, 2008, p. 81) è nato proprio nelle sessioni di bilancio
Si è concordato presso l’Ufficio di presidenza che gli emendamenti alla legge di bilancio dovranno essere “segnalati” da ciascun gruppo parlamentare già dal momento della loro presentazione.
In generale non vi è alcun limite numerico per i parlamentari alla presentazione di emendamenti; tuttavia, non tutti gli emendamenti effettivamente presentati saranno poi votati, ma solo quelli che ogni gruppo ha “segnalato”, estraendoli cioè da tutti quelli presentati dai suoi parlamentari. I gruppi parlamentari segnalano gli emendamenti che ritengono maggiormente rilevanti, facendo così concentrare l’attenzione sui punti nodali del provvedimento, sgombrando il campo dagli emendamenti formali o presentati a soli fini ostruzionistici. La segnalazione degli emendamenti, pur nascendo come limite alle prerogative di direzione dei lavori da parte del Presidente, finisce per “delineare i gruppi parlamentari come i ‘veri’ soggetti del procedimento legislativo, ossia come coloro che sono realmente in grado di individuare le opzioni tra cui sarà effettuata la scelta” (G. Piccirilli, L’emendamento nel processo di decisione parlamentare, CEDAM, Padova, 2008, p. 252).
Per l’attuale sessione di bilancio si è previsto, in particolare, che la segnalazione degli emendamenti dovrà essere fatta attraverso la presentazione di una busta chiusa alla segreteria della Commissione bilancio, con all’esterno l’indicazione del numero totale degli emendamenti in essa contenuti. All’interno della busta ogni emendamento dovrà recare il timbro del gruppo parlamentare e dovranno essere stampati su fogli con numeri di pagina progressivi.
Inoltre, è stato stabilito un tetto massimo di emendamenti che si possono segnalare da parte di ciascun gruppo parlamentare. In particolare, in tutto gli emendamenti segnalati potranno essere 900: 450 per la maggioranza e 450 per l’opposizione, da suddividersi poi tra i vari gruppi dell’una e dell’altra. Quest’ultima, in particolare, è una novità particolarmente rilevante, posto che, in genere, il potere di segnalazione è commisurato alla consistenza dei vari gruppi parlamentari: ogni gruppo può segnalare cioè un numero di emendamenti pari a un decimo dei propri componenti (art. 85-bis, comma 1, reg. Cam.), per cui la maggioranza può segnalare un numero maggiore di emendamenti rispetto all’opposizione.
Se tra gli emendamenti segnalati da un gruppo alcuni venissero dichiarati inammissibili, allora sarà data la possibilità al gruppo di segnalare altri emendamenti. Non sarà invece consentito sostituire gli emendamenti “presegnalati”, una volta dichiarati ammissibili, con altri. Viene altresì lasciata la possibilità ad ogni gruppo parlamentare di presegnalare un numero inferiore di emendamenti rispetto a quelli a lui attribuiti: in questo caso sarà consentito segnalare nuovi emendamenti fino al raggiungimento del numero massimo.
Infine, gli emendamenti approvati dalle Commissioni (che sono inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione bilancio come stabilito dall’art. 121, comma 1, reg. Cam.) potranno essere riformulati nel corso dell’esame in sede referente dal relatore della commissione di settore che prende parte ai lavori della Commissione bilancio, ai sensi dell’art. 120, c. 3, Reg. Cam.