Corte Costituzionale, 28 marzo 2003, sent. n. 96
L’istituzione di organismi tecnici provinciali deputati a svolgere attività di raccolta, elaborazione e trasmissione dati in materia di gestione dei rifiuti non comporta lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni.
Giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), promosso con ricorso della Regione Veneto
La Regione Veneto ha promosso questione di legittimità costituzionale avverso l’articolo 10, comma 5 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nella parte in cui “impone alle Province di istituire degli osservatori provinciali sui rifiuti, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica”, denunciandone il contrasto con gli artt. 117, primo comma, 118, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione. Con riferimento all’art.117, la ricorrente sostiene infatti che la disposizione censurata viola il principio per cui, nelle materie oggetto di potestà legislativa concorrente, allo Stato spetta unicamente stabilire i principi fondamentali; in relazione all’art.118, la Regione Veneto lamenta invece che lo Stato non potrebbe attribuire direttamente alle Province funzioni amministrative che, come nel caso di specie, non siano di interesse esclusivamente locale; sussisterebbe inoltre anche la violazione dell’art. 97, perché l’istituzione di uffici provinciali di osservatorio sui rifiuti corrisponderebbe ad un esercizio della funzione meno razionale, efficiente ed economico di quanto realizzato dalla Regione.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi in giudizio, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero, in ogni caso, respinto, sostenendo che la formula prescelta – nel quadro di una armoniosa cooperazione tra enti territoriali – corrisponderebbe ad una soluzione organizzativa razionale, economica e di “buon senso”, proprio perché sulle Province ricadono i compiti più impegnativi in materia.
La Corte Costituzionale ha giudicato la questione in parte infondata ed in parte inammissibile: richiamando i principi fondamentali del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di rifiuti (come disciplinati dal d.lgs. n. 22 del 1997 e n. 112 del 1998), la Corte rileva come nel valore costituzionale dell’ambiente siano raccolti ed intrecciati tra loro interessi molteplici e competenze differenziate, distribuite tra enti locali, Regioni e Stato, al quale spettano solo le funzioni che richiedono una disciplina uniforme sul territorio nazionale.
Proprio a tali esigenze unitarie è finalizzata l’istituzione di un osservatorio nazionale, chiamato a garantire l’attuazione della normativa sui rifiuti. Premesso che appartiene allo Stato, come espressione della sua potestà organizzativa, la scelta del modello sulla base del quale ordinare l’attività dell’osservatorio nazionale, la Corte afferma che l’individuazione di un modello a rete, quale quello previsto dalla disposizione censurata, rientra appieno tra le possibili opzioni riservate allo Stato e che il coinvolgimento degli enti locali nelle funzioni di monitoraggio, controllo e programmazione che gli sono proprie non viola alcun precetto costituzionale. L’apporto di questi ultimi si fonda, infatti, sul principio di leale cooperazione. Anche se, in tema di gestione dei rifiuti, le Regioni hanno assunto, in virtù del d.lgs. n. 22 del 1997, un ruolo cruciale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani restano le Province. La costituzione di un osservatorio provinciale dei rifiuti costituisce pertanto il naturale svolgimento degli indirizzi già presenti nella disciplina legislativa. La norma impugnata non esclude peraltro che, per il migliore esercizio delle funzioni in esame, possa essere istituito un osservatorio su base regionale, come ha ritenuto di fare la Regione Veneto.
La Corte afferma pertanto che non sono pertinenti i richiami agli artt. 117 e 118 della Costituzione, mentre è inammissibile il motivo di censura relativo all’art. 97 Cost. La disposizione impugnata, fondata sulla premessa del naturale esercizio da parte delle Province delle competenze ad esse attribuite dalla legge e dell’osservanza del principio di leale collaborazione, fa infatti gravare sulle Province medesime il solo onere di consentire anche a livello nazionale l’utilizzazione dei dati di conoscenza raccolti in ambito locale, che non comporta una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni. Alla luce di tali considerazioni, la Corte giudica le questioni di legittimità costituzionali sollevate dalla Regione Veneto in parte infondate ed in parte inammissibili.
Giurisprudenza richiamata:
– sulla necessità di fondare il ricorso, che è stato presentato prima dell’entrata in vigore della legge n. 3 del 2001, esclusivamente sull’originaria formulazione del Titolo V della Costituzione: Corte Costituzionale, sent. n. 376 e n.422 del 2002;
– sul fatto che l’istituzione di organismi tecnici deputati a svolgere attività di raccolta ed elaborazione dati non comporta, di per sé, la lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni: Corte Costituzionale, sent. n. 412 e n. 356 del 1994..