L’insorgere della competenza sostitutiva della Regione per l’individuazione delle sedi farmaceutiche ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 1/2012, convertito con l. n. 27/2012, quale rimedio per l’inadempimento del Comune, non comporta di per sé la spoliazione della competenza comunale. L’interesse perseguito dal legislatore alla celerità del procedimento per l’indizione, nel più breve tempo possibile, del concorso per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche è soddisfatto nel caso in cui il Comune giunga a definire il procedimento quando il termine per l’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche è decorso, ma la Regione non ha ancora esercitato la competenza sostitutiva.ONSIGLIO
Consiglio di Stato, sez. III, sent. 3 novembre 2016, n. 4614 sui limiti all’esercizio del potere sostitutivo della Regione per l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche
03.11.2016