Ancora un intervento in materia di autonomia finanziaria della Regione Sicilia

28.03.2003

Corte Costituzionale, 28 marzo 2003, sent. n. 92

La disposizioni di cui agli artt.5, 23, 25 e 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) non sono costituzionalmente illegittime e lesive degli interessi finanziari della Regione Sicilia, nella misura in cui destinano allo Stato, anziché alle Regione Sicilia, le “maggiori entrate” che risulteranno dall’aumento delle basi imponibili dei tributi erariali ovvero prevedono nuovi sistemi di compensazione a favore di determinate categorie di contribuenti ovvero rimettono alle Regioni a Statuto Speciale l’attuazione del principio di compartecipazione dei comuni ad una quota del gettito IRPEF territorialmente imputabile.

Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, 23, 25 e 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)’ promosso con ricorso della Regione Siciliana.

La Regione Sicilia ha promosso, con tre distinte censure, ricorso di legittimità costituzionale avverso gli artt. 5, 23, 25 e 67 della legge n. 388 del 2000, a suo giudizio lesivi del principio di autonomia finanziaria della Regione Siciliana previsto dallo statuto e dalle correlate norme di attuazione in materia finanziaria, le quali – a parte i casi di “nuove entrate tributarie, il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti e continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime” – prevedono che spettano alla Regione Siciliana, oltre le entrate dalla stessa deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi in difesa, ha chiesto che il ricorso venga respinto in quanto infondato, sia osservando (in relazione all’art.5 della legge impugnata) che il meccanismo redistributivo ivi configurato appare totalmente neutrale in riferimento al gettito di spettanza della Regione, sia evidenziando (in relazione alle altre due censure) che la legge n. 388 del 2000 contiene comunque norme di salvaguardia, che fanno salva la compatibilità delle disposizioni previste con le norme degli statuti delle Regioni a statuto speciale.
Sentite le parti, la Corte ha giudicato le tre censure non fondate. In relazione all’art.5 della legge n. 388 del 2000 (che riserva ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro le “maggiori entrate” che risulteranno dall’aumento delle basi imponibili dei tributi erariali), la Corte, escludendo che la norma configuri delle “nuove entrate”, afferma che la questione è risolvibile alla luce dell’art. 158, comma 2 della legge n. 388, secondo la quale le norme in questione sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
In relazione alla seconda censura, che riguarda nello specifico la compatibilità con l’autonomia finanziaria della Regione Sicilia dei nuovi sistemi di compensazione previsti per determinate categorie di contribuenti dagli artt. 23 e 25 della legge n. 388, la Corte afferma che il problema va inquadrato nell’ambito del cosiddetto versamento unitario dei tributi: tale sistema prevede infatti una successiva attività tecnico-contabile, da parte di un’apposita struttura di gestione, individuata nella Agenzia delle entrate (cfr. art. 22 del d.lgs. n. 241 del 1997), volta a ricondurre al lordo le somme riguardo alle quali il contribuente si sia avvalso della facoltà di compensazione, e a consentire, in tempi tecnici compatibili, le necessarie regolazioni finanziarie sulle contabilità di pertinenza, a copertura delle somme compensate dai contribuenti.
Anche in merito alla terza censura, la Corte afferma che la doglianza della Regione non è fondata, in quanto l’art. 67, comma 6 della legge n. 388 del 2000 prevede che l’attuazione del sistema della compartecipazione dei Comuni all’IRPEF si realizzi “in conformità alle disposizioni contenute” negli statuti regionali, “anche al fine della regolazione finanziaria dei rapporti tra Stato, Regioni e Comuni”. La determinazione delle concrete modalità di attuazione del “sistema delle compartecipazioni” viene ad essere rimessa, in sostanza, all’iniziativa dello Stato e della Regione Siciliana, nel rispetto del principio costituzionale di leale cooperazione.

Giurisprudenza richiamata:
– sulla necessità di fondare la decisione esclusivamente sull’originario Titolo V della Parte II della Costituzione: Corte Costituzionale, sent. n. 422 e 376 del 2002;
– sul concetto di “nuova entrata tributaria”: Corte Costituzionale, sent. n. 49 del 1972 e n. 198 del 1999;
– sulle clausole generali di salvaguardia, che vietano allo Stato di attribuirsi entrate tributarie erariali in contrasto con le norme statutarie e di attuazione in materia finanziaria delle Regioni a statuto speciale: Corte Costituzionale, sent. n. 430 del 1996;
– sulle regolazioni contabili da applicarsi in caso di riduzione del gettito di spettanza regionale, per garantire alla Regione quanto di sua pertinenza: Corte Costituzionale, sent. n. 138 del 1999;
– sull’attività tecnico-contabile dell’Agenzia delle entrate: Corte Costituzionale, sent. n. 156 del 2002;
– sul diritto delle Regioni al conseguimento delle somme di loro spettanza in caso di minore entrata: Corte Costituzionale, sent. n. 405 del 2000.

a cura di Elena Griglio