Oggetto della sentenza è una questione di legittimità costituzionale nei confronti di una legge della Regione Basilicata, la n.4 del 2015, laddove disciplinava il procedimento mediante il quale la Regione, dopo aver consultato gli enti locali, possa esprimere il parere, positivo o negativo, in merito ai procedimenti sui quali è richiesta l’intesa tra Stato e Regioni. Nello specifico le disposizioni impugnate riguardavano le finalità dell’intervento normativo (art. 27), l’atto di intesa o di diniego (art.28) e il procedimento per il rilascio/diniego stabilendo un termine per quest’ultimo di 90 giorni dalla richiesta (art.29) con acquisizione del parere degli enti locali entro 60 giorni. Secondo la difesa statale proprio queste norme avrebbero una portata generale trovando applicazione anche per le opere energetiche. Conseguentemente esse violerebbero gli art.117 (co.3) e 118 Cost. e la ripartizione di competenze in essi prevista avocando alla Regione funzioni amministrative riservate allo Stato.
La Corte ha dichiarato le questioni sollevate non fondate in riferimento agli articoli 117 e 118 Cost. ma ha altresì stabilito l’incostituzionalità dell’art.29 della Legge regionale n.4/2015 laddove stabilisce il termine di 90 giorni per il rilascio o il diniego dell’intesa da parte della Regione e quello di 60 giorni per l’acquisizione del parere degli enti locali limitatamente alle intese in materia di energia.
Infatti la legge in questione escludeva dall’ambito di applicazione solo i procedimenti relativi alle intese in materia di sanità e protezione civile. In tal modo l’art.29 interferiva con il D.p.r. 327/2001 in materia di espropriazione per pubblica utilità che la Corte aveva già avuto modo di qualificare come principio fondamentale della materia (v. sentenza n.182/2013).
Va segnalato che la Corte nella sentenza in questione ha esaminato anche alcuni profili di possibile incostituzionalità in relazione alle previsioni in materia di rifiuti.