La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronuncia sull’interpretazione del concetto di prezzo finale nei messaggi pubblicitari

22.07.2016

Con sentenza del 7 luglio 2016, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Corte di Giustizia) ha chiarito ex art. 267 TFUE la nozione di ‘prezzo finale’ nei messaggi pubblicitari.

La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Citroën Commerce GmbH (Citroen) e la Zentralvereinigung des Kraftfahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs e.V. (ZLW), un raggruppamento di soggetti preposto alla tutela della concorrenza leale nel comparto automobilistico, in merito ad una pubblicità, comparsa su un quotidiano tedesco nel marzo 2011, che rappresentava il prezzo di un veicolo Citroen senza indicare – se non in nota – le spese di consegna del veicolo dal produttore al concessionario che il cliente avrebbe dovuto sostenere per l’acquisto del suddetto veicolo.

Il giudice di primo grado tedesco (Landgericht Köln, tribunale regionale di Colonia, in Germania), adito al fine di ottenere la cessazione della pubblicità di Citroen, aveva accolto la domanda presentata da ZLW; tale decisione era stata successivamente confermata in appello dall’Oberlandesgericht Köln (tribunale regionale superiore di Colonia). Entrambi i giudici avevano, infatti, ritenuto che la pubblicità non fosse conforme alla normativa tedesca (di matrice europea) in materia di concorrenza sleale.

Citroen era, quindi, ricorsa in cassazione per l’annullamento delle sentenze di primo e secondo grado. La Corte federale di giustizia tedesca (Bundesgerichtshof), rilevando, peraltro, come, nel caso di specie, il consumatore non potesse scegliere se recuperare autonomamente il veicolo dal produttore o attendere la consegna dello stesso dal produttore al concessionario, ha sospeso il giudizio e formulato una domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia chiedendo se, ai sensi della normativa comunitaria applicabile (in particolare, Direttiva 98/6), le summenzionate spese di consegna del veicolo poste a carico del consumatore dovessero essere incluse nel prezzo di vendita indicato nella pubblicità realizzata dal professionista.

La Corte di Giustizia ha precisato che lo scopo della Direttiva 98/6 è indubbiamente quello di “assicurare un’informazione omogenea e trasparente a profitto dell’insieme dei consumatori nel quadro del mercato interno”; inoltre, l’indicazione del prezzo finale (o, comunque, di quello che viene percepito, anche a livello di rappresentazione grafica, come prezzo finale) deve consentire al consumatore di effettuare raffronti con altri prodotti presenti sul mercato, nonché di definire l’eventuale acquisto, nella consapevolezza di disporre di tutti gli elementi necessari a tal fine.

D’altro canto, già in diverse altre pronunce della Corte di Giustizia (ex multis, Vueling Airlines, sentenza del 18 settembre 2015, C-487/12), era stato acclarato che il prezzo di vendita dovesse necessariamente comprendere ogni componente di prezzo determinabile (o, comunque, prevedibile) ex ante posta a carico del consumatore.

Pertanto, sulla base di tale impostazione, nella vicenda in esame, la Corte di Giustizia ha stabilito che, ai sensi della normativa comunitaria applicabile in materia, le spese di consegna di un veicolo dal produttore

al concessionario, poste a carico del consumatore, devono essere incluse (anche a livello di rappresentazione grafica) nel prezzo finale del veicolo offerto in vendita al consumatore attraverso un messaggio pubblicitario. La Corte di Giustizia ha, altresì, ritenuto di non pronunciarsi sul merito della questione, spettando al giudice del rinvio la verifica delle sussistenza delle condizioni appena descritte nella fattispecie concreta in esame.

 

a cura di Filippo Alberti