Tar Lazio, Sez. II, 21 ottobre 2003, n. 8887
Il Tar Lazio – pronunciandosi sul ricorso promosso dal Consorzio Servizi Idrici Integrati della Tuscia (C.S.I.I.T.) contro l’affidamento del servizio idrico integrato relativo all’ATO n. 1 Lazio Nord-Viterbo ad una SpA a capitale misto e la conseguente decisione di procedere alla soppressione e liquidazione di tutti i gestori preesistenti – chiarisce la portata delle norme relative alla salvaguardia degli organismi esistenti contenute nell’articolo 9, co. 4, della Legge 5 gennaio 1994, n.36 (cd. Legge Galli) e nell’articolo 12 della Legge Regionale Lazio n. 6/1996 di attuazione della normativa nazionale.
Il collegio, dopo aver ricostruito il quadro normativo disciplinante il servizio idrico integrato, sottolinea come la precipua finalità della legge Galli sia quella di superare la frammentazione delle gestioni e di assicurare, mediante una nuova e più razionale organizzazione territoriale del servizio, una migliore e più proficua utilizzazione delle risorse.
In tale prospettiva, viene affermato che l’unicità della gestione rappresenta la regola e la salvaguardia di organismi esistenti deve essere considerata alla stregua di un’eccezione alla predetta regola. Ne discende, quindi, che soltanto in via subordinata e meramente eventuale, il servizio idrico integrato può essere affidato ad una pluralità di gestori ed unicamente “ove risulti, all’evidenza, più conveniente continuare ad avvalersi di organismi esistenti che abbiano dimostrato di possedere capacità gestionali di rilievo tale da far ritenere il loro superamento una diseconomia per l’intero ambito”.
Posta in questi termini la questione, il giudice amministrativo sottolinea che la legge non pone “alcun obbligo di procedere ad una preventiva verifica…al fine di individuare gli organismi esistenti da salvaguardare”, ma che, al contrario, “la necessità di effettuare rigorosi riscontri e controlli sussiste solo nell’eventualità in cui sia stata espressa la volontà di salvaguardia in relazione alla gestione dell’organismo esistente”.
Nella vicenda sottoposta all’apprezzamento del giudice, poiché nessuno degli Enti Locali facenti parte dell’ATO si è avvalso della facoltà di richiedere la salvaguardia del gestore esistente, “non è neppure sorta la necessità di procedere alla preventiva verifica, volta ad appurare la sussistenza delle condizioni prescritte per la salvaguardia degli organismi esistenti”. Soltanto in tale ipotesi, infatti, sarebbe stato indispensabile motivare la scelta di non addivenire al superamento delle gestioni esistenti “accertandone l’esigenza mediante il ricorso a criteri e parametri predefiniti”.