Nomine dei Direttori della ASL Politica e amministrazione nella sanità: la selezione dei vertici delle aziende sanitarie

13.05.2016

Il 22 aprile 2016, presso l’aula 202 dell’Università LUISS Guido Carli di Viale Romania 32, in Roma, secondo calendario prosegue il ciclo di seminari, organizzati dall’Università LUISS – School of Government nell’ambito dei Master in Management e Politiche delle Amministrazioni Pubbliche (diretto dai professori Antonio La Spina e Bernardo Giorgio Mattarella ed organizzato congiuntamente con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione) e “Parlamento e Politiche Pubbliche” (diretto dal professor Nicola Lupo), concernenti la recente riforma delle Pubbliche Amministrazioni, attuata con la legge n. 124/2015 e con i decreti attuativi un cui primo pacchetto è stato recentemente licenziato dal Consiglio dei Ministri. I Seminari seguono l’iter tematico dei decreti attuativi, e rappresentano una occasione di riflessione, di analisi sul campo e di interfaccia tra tecnici, redattori delle norme e docenti universitari.

 

RESOCONTO

Avv. Maurizio Borgo, Capo Ufficio Legislativo del Ministero della Salute.
L’avvocato Borgo apre il suo intervento sottolineando la forte accentuata differenziazione tra i vari sistemi sanitari regionali, ponendo il rilievo la criticità e l’inefficienza riscontrate soprattutto nelle regioni meridionali dell’Italia. L’avvocato sottolinea che la sua presenza al seminario è dovuta a suo incarico in qualità di Capo ufficio legislativo presso il Ministero della salute (di seguito, anche MS). La linea di condotta del Governo Renzi e del Ministero della salute è quello di cercare di superare queste disparità, cioè quello di fare il modo che i sistemi sanitari regionali possano assicurare una erogazione di prestazioni omogenee verso un alto standard di efficienza. Le azioni intraprese, sia dall’attuale Governo sia dal MS, per superare queste disparità tra i vari sistemi regionali sanitari sono diverse. L’avvocato ha insistito sui provvedimenti adottati dalla Legge di stabilità 2016. Quest’ultima incide su due aspetti di criticità che riguardano il sistema sanitario. Il primo è sicuramente quello delle aziende sanitarie pubbliche; l’avvocato si sofferma sull’iniziale intervento del prof. Antonelli, secondo cui il sistema sanitario si basa per gran parte su un sistema pubblico. Il relatore evidenzia che il sistema sanitario nazionale è uno dei più universali del panorama internazionale, e questo è un aspetto molto positivo. A fronte di quest’ultimo ve n’è uno negativo, cioè il suo costo. Durante la relazione del seminario, l’avvocato Borgo inizia a spiegare come il Governo abbia deciso di incidere sulle nomine dei direttori sanitari degli enti del servizio sanitario, dei direttori generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, dei direttori dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale. L’avvocato si sofferma soprattutto sulle funzioni e mansioni del direttore generale sanitario, a cui compete la gestione degli enti del servizio sanitario nazionale. Sono i direttori generali sanitari che devono assicurare l’efficacia e l’efficienza di una corretta governance del sistema sanitario. Sono sempre costoro che devono assicurare il recupero dei finanziamenti generati dal risparmio, da rimettere nel sistema sanitario. Alla luce della concreta inefficacia ed inefficienza, con le dovute eccezioni, dei Direttori sanitari generali, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria. L’avvocato si sofferma sulla nomina del direttore generale sanitario ante schema decreto legislativo. I requisiti generici ante decreto sono essenzialmente due, quali: Laurea Magistrale ed esperienza dirigenziale pregressa. Tali requisiti, unitamente alla presentazione di una domanda correlata, permette l’inserimento in un elenco regionale. Da quell’elenco il Presidente della regione attinge per nominare il direttore generale sanitario. Ne consegue che il Presidente della regione ha forte potere discrezionale nella scelta del direttore generale sanitario, il cui incarico è meramente di tipo fiduciario. Nello specifico il decreto istituisce presso il Ministero della salute un elenco unico nazionale di quanti hanno i requisiti per la nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie italiane. L’elenco sarà stilato da una Commissione, paritetica e non permanente, istituita presso il Ministero della salute e composta da 5 esperti, (due disegnati dal Ministero della Salute, due disegnati dalla Conferenza Stato-Regioni, ed infine, l’ultimo disegnato dall’AGENAS – Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) che parteciperanno a titolo gratuito. Per quanto concerne la figura del Presidente, quest’ultimo sarà un soggetto che dovrà fornire forti garanzie, come un magistrato ordinario, amministrativo ed un avvocato dello Stato. L’elenco avrà durata due anni ed allo scadere di tale data sarà aggiornato e rinnovato. I componenti della Commissione nazionale dovranno essere in possesso di determinati requisiti comprovanti la loro capacità e competenza nell’ambito sanitario. La Commissione avrà, a cadenza biennale, il compito di instituire l’elenco, mediante un avviso pubblico, per formare l’elenco unico nazionale per la nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie italiane. L’aspirante direttore generale sanitario, comprovato i requisiti, dovrà presentare apposita domanda di inserimento all’elenco. I requisiti saranno: Laurea magistrale, esperienza dirigenziale quinquennale nel settore sanitario, sette anni in un altro settore. Novità introdotta dallo schema del decreto legislativo in esame è la possibilità di essere ammesso all’elenco unico nazionale anche i soggetti privati con elevate doti manageriali, comprovate esperienze dirigenziali settennali nel campo privato non necessariamente nel campo sanitario. Un ulteriore requisito di accesso molto importante è la dimostrazione del possesso di un attestato di frequenza positiva di un corso in gestione e organizzazione sanitaria. Attualmente è prevista la possibilità della nomina a direttore generale e di conseguire, nei successivi diciotto mesi, l’attestato di frequenza in gestione e organizzazione sanitaria. Altro requisito ampiamente discusso, per la legittimità di accesso, è l’età che dovrà essere inferiore ai sessantacinque anni per l’immissione nell’elenco. Il direttore generale dovrà essere scelto all’interno di una rosa di nomi (inizialmente di una terna) individuati da una Commissione regionale tra gli iscritti all’albo nazionale. Il suo operato è sottoposto a valutazione e, nel caso di una mala gestio, entro trenta giorni dall’avvio del procedimento, la Regione provvede alla sostituzione. L’elenco, come già menzionato, opera per due anni. Considerato che il direttore generale sanitario gestisce risorse pubbliche, quindi no private, il cittadino deve avere conoscenza di tale gestione, per le norme sulla trasparenza e, di conseguenza, l’elenco deve essere costantemente aggiornato; ne consegue la sua dinamicità. La Regione, che dovrà affidare l’incarico al direttore generale, deve comunicarlo mediante avviso pubblico. Solo coloro che sono iscritti nell’elenco possono presentare domanda come direttori generali sanitari. Prima del decreto in questione, il Presidente della regione poteva nominare il direttore generale sanitario a discrezione propria. A seguito dell’attuazione dello schema del decreto legislativo, la Regione non solo deve bandire l’avviso di nomina del direttore generale sanitario, ma deve costituire una Commissione regionale altamente qualificata scelta tra importanti società scientifiche indipendenti. I commissari devono riesaminare le domande per valutarne l’idoneità e i titoli presentati dai vari aspiranti direttori generali sanitari. Tale funzione si aggiunge ad una prima valutazione di idoneità all’elenco unico nazionale. L’avvocato Borgo, in accordo con il docente prof. Antonelli, evidenzia un aspetto di strema importanza, cioè quello relativo alla stretta correlazione tra l’indirizzo politico e l’indirizzo amministrativo esistente tra l’incarico del Presidente della regione e quella del Direttore generale sanitario. Risulta evidente che al Presidente della regione deve essere garantita un minimo di discrezionalità. Questo aspetto è importante poiché deve essere mantenuta una stretta correlazione tra gli obiettivi strategici prefissati nel programma attuato dalla Regione e gli obiettivi strutturali ed operativi del Direttore generale sanitario. Per questi motivi, viene spesso detto che le Regioni sono solo sanità, cioè l’80% del bilancio regionale è solo sanità. Riassumendo, il Presidente delle regioni avrà a disposizione degli aspiranti direttori generali sanitari che hanno avuto un doppio vaglio di idoneità; un primo vaglio da parte di una Commissione nazionale per l’inserimento nell’elenco unico con relativa attribuzione di un punteggio tra un minimo di settantacinque ad un massimo di cento punti. Un secondo vaglio da parte della Commissione regionale con riferimento dello specifico incarico da attribuire. Lo schema di questo decreto legislativo si occupa non solo del momento di attribuzione dell’incarico dei direttori generali ma si occupa anche della valutazione e della relativa responsabilità degli stessi. La prima novità riguarda la conferma del direttore generale, ovvero la Regione deve valutare se il direttore debba essere confermato o meno nell’incarico dai diciotto ai ventiquattro mesi (ciò dipende dal fatto che, statisticamente, l’incarico di direttori generali sanitari ha una durata di venti mesi). Un altro aspetto del decreto legislativo sempre relativamente al direttore generale sanitario riguarda la sua decadenza. Il direttore generale decade quando pone in essere dei comportamenti gravi, quali:
– violazione delle leggi;
– mancato raggiungimento degli obiettivi di erogazione del servizio sanitario;
– violazione della legge sulla trasparenza;
– mancato raggiungimento dei Livelli essenziali di assistenza, i cd. LEA fissati dal Ministero della salute.
L’avvocato Borgo, infine, si sofferma sui Direttori dei servizi socio-sanitari, nello specifico sull’integrazione socio-sanitaria. L’avvocato, ricorda la norma prevista nel Patto di salute che contempla una forte correlazione dei sistemi socio-sanitari, cioè non può esistere una assistenza sociale non direttamente legata ad una relativa assistenza sanitaria e viceversa. L’idea del legislatore è quella di evitare il fenomeno delle duplicazioni, ovvero di evitare che un stesso soggetto riceva la stessa assistenza sia dal punto di vista del sistema sanitario sia dal punto di vista del sistema sociale. Il Direttore generale sanitario si potrà avvalere della consulenza: del direttore amministrativo, del direttore socio-sanitario e del direttore sanitario. Il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario ed il Direttore socio-sanitario sono, quindi, le tre figure di supporto al Direttore generale sanitario. Anche per i tre direttori sarà necessaria una verifica di idoneità rilasciata dall’Ente regionale. Le Regioni, anche in questo caso, nominano le Commissioni ad hoc composte da soggetti appositamente selezionati dalle società scientifiche indipendenti, le quali individuano le persone idonee a ricoprire quel determinato incarico. Anche in questo caso, sarà indicata una rosa di nomi tra cui il Direttore generale sanitario, a sua discrezione, opererà la scelta.
Vincenzo Antonelli, Ricercatore di Diritto Amministrativo dell’Università LUISS Guido Carli
Il Prof. Antonelli apre il suo intervento, proponendo una riflessione strutturata per punti, sulla base di una virtuosa ricerca, che analizza le intenzioni del legislatore della riforma in materia di management sanitario. Il tentativo di sistematizzazione, mira alla costruzione di una disciplina organica, sia per quanto riguarda la qualifica, che per quanto concerne gli incarichi. Nella ridefinizione delle due specifiche dimensioni, risiede il carattere innovativo della riforma legislativa.
Partendo da una considerazione di sistema, il quesito riguarda le competenze del legislatore statale in merito alla disciplina, sulla materia della sanità pubblica.
Le maggiori criticità risiedono nel fatto che, con l’attuale riparto delle competenze legislative, nonostante la validità delle proposte di riforma, non viene meno la centralità del problema legato alle competenze legislative del riparto Stato/Regioni, tema particolarmente drammatico in materia sanitaria.
Mentre dal punto di vista legislativo, è stata disciplinata la materia dell’incarico, nello specifico, rispetto alle modalità di conferimento dell’incarico stesso, mancava allo stato attuale, una disciplina della qualifica del Direttore generale, salvo l’elenco richiamato dall’Avv. Borgo (d.lgs 502/1992).
Tendenzialmente la logica a supporto del sistema di riforma, in funzione della specificità della materia nelle sue interrelazioni con la dimensione gestionale dell’organizzazione, ritiene che la stessa materia possa afferire alle competenze legislative residuali della Regione, quindi all’organizzazione amministrativa regionale e, di conseguenza, anche delle nomine dei Direttori generali.
La precisa citazione offerta dal Prof. Antonelli, sottolinea la rilevanza della sentenza della Corte Costituzionale 104/2007, redattore Prof. Sabino Cassese, che ha rivisto lo spoils-system che, per quanto riguarda il nostro sistema nazionale, era mossa appunto da una scelta in ottica regionale, tanto nello Statuto, quanto nella legislazione regionale attuativa.
Il punto di partenza in merito alla disciplina del ruolo dei Direttori generali, così come quella relativa agli incarichi, è rimessa alle Regioni. Queste modalità operative, erano state strutturate anche in un precedente periodo di importanti riforme in materia di salute, di cui l’attuale legislatura e l’attuale momento governativo, rappresenta una sorta di ideale continuum. Il Decreto Legge 156/2012 (conosciuto come Riforma Balduzzi), può rappresentare un riferimento, in funzione dell’analisi delle problematiche discusse. Incipit dell’intervento legislativo, è un bisogno percepito in quel particolare momento socio-politico. La scelta del legislatore, infatti, non prevede un elenco nazionale, ma suggerisce la costituzione di elenchi regionali, sulla base del meccanismo a garanzia della trasparenza della scelta e della qualità dei professionisti. Il meccanismo, riflette in parte il modello adottato a livello nazionale, che opera attraverso la valutazione di una commissione indipendente, la quale valuta una rosa di candidati, iscritti nell’elenco regionale ed eventualmente selezionabili anche da elenchi di altre Regioni, nel caso in cui l’amministrazione regionale ritenga opportuno avvalersi degli stessi.
Il processo di selezione, è strutturato mediante un meccanismo collaudato a livello europeo e ora condiviso in via sperimentale anche in Italia, che è quello della pool, dove la scelta avviene sulla base di una specifica offerta da parte dei soggetti.
Il problema emergente, nel periodo storico nel quale si colloca il d.lgs 156/2012, si focalizza sul tema delle competenze del legislatore statale in merito alla disciplina in materia di dirigenza in ambito sanitario. Si era ritenuto, infatti, non esistesse un titolo competenziale a livello statale in grado di legittimare il sistema preso in analisi.
La nuova Legge 124/2015 opera una scelta differente, la quale ritiene che molte delle norme, (anche attraverso lo strumento della delega), costituiscono dei principi fondamentali. La puntuale precisazione offerta dal Prof. Antonelli, sottolinea che l’ex art. 117 Cost. fa riferimento ai principi fondamentali, enucleati solo per le materie di competenza concorrente e non riguardanti quelle di competenza legislativa, esclusiva dello Stato e le materie legate alle competenze residuali delle Regioni, in cui ricadeva il tema organizzazione a livello regionale. Il legislatore, attraverso la legge 124/2015, richiama i principi fondamentali della materia concorrente che, in ambito sanitario, si focalizzano sulla tutela della salute. Le norme in questione, dovrebbero rappresentare dei principi fondamentali in materia tutela della salute. Uno spunto di riflessione proposto, sposta il focus d’analisi, interrogandosi circa la pertinenza del tema della dirigenza e della sua naturale collocazione, anche in relazione alla materia tutela della salute.
Nello specifico, la materia tutela della salute, sulla base di una forte connotazione funzionale, riguarda le prestazioni e le modalità di erogazione delle stesse e meno gli aspetti organizzativi, anche se non sono mancati casi in cui la Corte Costituzionale ha ritenuto che nella materia tutela della salute, potessero rientrare anche aspetti organizzativi.
La prima riflessione critica offerta in chiave costruttiva, si concentra sull’analisi del rischio di incostituzionalità della norma. Una possibile risposta, potrebbe riguardare il coinvolgimento delle Regioni. Normalmente, quando la materia è a cavallo tra competenza statale e competenza legislativa regionale, la Corte Costituzionale e il legislatore, hanno più volte richiamato il tema dell’intesa, in funzione del principio della leale collaborazione se, nel momento di formazione della norma, le Regioni hanno aderito in maniera consensuale alla costruzione della norma stessa, disponendo della loro competenza legislativa. Quindi una prima risoluzione, potrebbe richiamare lo strumento dell’intesa. Purtroppo il problema risiede nel fatto che la Legge 124/2015 non prevede l’intesa, ma si avvale del parere da parte delle Regioni. Leggendo il parere, rispetto alle pretese iniziali, le Regioni e il Governo, hanno convenuto degli emendamenti condivisi, precisati nel dettaglio nell’intervento dell’Avv. Borgo.
Dunque, a seguito di un’analisi complessiva del procedimento normativo seguito, l’uso dello strumento del parere, sembrerebbe quasi conferire al Governo le medesime garanzie dell’intesa, non considerando però la possibilità ex post delle Regioni di impugnare la norma, in sede giurisdizionale, ritenendola lesiva di una propria competenza legislativa.
Altra questione rilevante riguarda la riforma costituzionale in itinere.
Il nuovo testo costituzionale, ha soppresso le competenze legislative concorrenti Stato-Regioni, considerate causa di tutti i mali del sistema costituzionale italiano.
In disaccordo con questa visione Prof. Antonelli, sottolinea che in altri Paesi aventi netta impronta policentrica regionalista, sussistono le competenze legislative concorrenti. Dietro la soppressione delle competenze concorrenti, sembra celarsi un tentativo di centralizzazione e ri-statalizzazione della normativa.
Nello specifico in materia di salute, il nuovo testo costituzionale, ha aggiunto oltre la materia riguardante il Livello essenziale delle prestazioni, anche la competenza esclusiva dello Stato per quanto riguarda le disposizioni generali e comuni per la tutela della salute. Dunque, spetterà allo Stato, oltre al compito di determinare i livelli essenziali delle prestazioni, stabilire delle disposizioni generali e comuni, per la tutela della salute. Una riflessione in merito vuole sottolineare che, questo cambiamento, configura una competenza concorrente sotto le vesti e le caratteristiche della competenza esclusiva dello Stato. La questione poterebbe generare conflitti tra Stato e Regioni, in merito alla definizione che differenzia la disposizione generale e comune, dalla disposizione di dettaglio, attuativa e specifica. La questione è molto più lacerante rispetto alla vecchia competenza concorrente. Poiché il Governo è il proponente sia della Riforma costituzionale, che dell’intervento legislativo, le attese circa l’esito positivo del referendum costituzionale, permetterebbe una lettura di queste norme come primi casi di disposizione generale e comune in materia di tutela di salute, nel superamento di quel dubbio di incostituzionalità del riparto Stato-Regioni.
La riflessione iniziale era appunto legata al titolo di legittimazione delle competenze del legislatore. Se la Legge 124/2015, richiamava i principi fondamentali, uno degli effetti del parere in conferenza unificata, che poi è stato concordato tra il Governo e le Regioni, mira all’eliminazione del richiamo ai principi fondamentali. Le Regioni non hanno consentito che queste norme venissero qualificate come principi fondamentali. Da qui emerge una problematica rilevante che potrebbe presentarsi a seguito dell’applicazione, qualora il decreto legislativo dovesse porre o meno dei principi fondamentali, in quanto esso stesso rinuncia all’auto-qualificazione, in termini di principi fondamentali. A questo punto la natura dei principi fondamentali, sarebbe legata alla Legge 124/2015, che è sempre e comunque una delega. Sulla base di queste considerazioni, quindi, ci si dovrebbe interrogare sul valore e sul contenuto della delega stessa (salvo qui immaginare un eccesso per difetto di delega che potrebbe configurare una violazione dell’art. 76 Cost.).
In sintesi la triplice qualificazione dell’intervento legislativo, ha l’obiettivo di sistematizzare alcune tematiche rilevanti, che dicotomizzano criticità/punti di forza della riforma legislativa.
Il tema della centralizzazione. Il ruolo del Direttore generale, l’incarico e la scelta, devono essere analizzati in funzione della centralizzazione delle scelte legislative.
L’elenco unico nazionale dei soggetti idonei, è nazionale e richiama una statalizzazione ricorrente, che non rappresenta uno sconfinamento dello Stato, quanto piuttosto una resa a livello regionale. La scelta rispetto alle nomine della dirigenza sanitaria, dovrebbe essere ragionata alla luce del fallimento delle Regioni stesse, nell’amministrazione della sanità pubblica.
Altra questione rilevante, riguarda le cosiddette “tre U”. Emersa nel post-unificazione del nostro Stato, è sintesi dell’idea dell’unità territoriale e politica, dell’uguaglianza del diritto e dell’uniformità, prima normativa e in seguito amministrativa (l. 2248/1865). L’idea in sintesi, trova condizione necessaria per avere gli stessi diritti, l’esistenza delle stesse amministrazioni e il medesimo regime giuridico, in quanto la differenziazione non garantirebbe l’uguaglianza dei diritti stessi. Il nostro sistema amministrativo aveva percorso la via della differenziazione, riflesso di un ritorno culturale, prima che sistemico-normativo nel passato che ripropone, sia la vecchia idea che l’uguaglianza possa essere garantita solo dallo Stato, sia che la stessa, possa essere sostenuta solo dall’uniformità e omogeneità. Questa prospettiva, appare in contrapposizione, con la visione istituzionale europea che sposta il focus su coesione, equivalenza e differenziazione. La centralizzazione trova riscontro anche all’interno della disciplina riguardante i piani di rientro aziendali.
Lo Stato non interviene più sul default regionale, quanto piuttosto sulle cause che portano al fallimento delle singole aziende sanitarie. Anche se i controlli sul piano di rientro, saranno disciplinati a livello regionale, la disciplina dello strumento, è una funzione di monitoraggio statale. Questi sono i due asset d’interesse, sui quali lo Stato mira a concentrare i cambiamenti più rilevanti in materia sanitaria.
Questo ritorno alla centralizzazione statale in materia sanitaria, è una percezione che sembra sempre più diffusa a tutti i livelli.
A differenza del passato, viene ora creato un profilo professionale, mentre il sistema delle nomine precedente prevedeva l’accesso sulla base dell’incarico e della qualifica di direttore generale, criterio che invece supportava logiche proprie di un mercato aperto. La creazione di un elenco, comporta invece una tendenza a un mercato chiuso.
Questo meccanismo potrebbe anche far scaturire delle rivendicazioni “sindacali” in chiave di ruolo, che porterebbero alla cristallizzazione, esito di un effetto perverso del processo riformatore sostenuto da meccanismi di autoreferenzialità.
La vera innovazione della Legge 124/2015, riguarda il ruolo di accesso, regolato in funzione della creazione di una Scuola nazionale della sanità pubblica, sulla base del modello della sanità pubblica francese.
L’intervento legislativo, partendo dalla rilevazione del fabbisogno, valuta la congruità normativa, ed è volto a limitare la discrezionalità della scelta del potere politico, in funzione proprio della scelta di coloro i quali saranno chiamati a dare attuazione all’indirizzo politico stesso. Questa limitazione viene definita “politicizzazione” del ruolo. Le sentenze della Corte Costituzionale 104/2007 e 34/2010, forniscono ulteriori chiarimenti sul ruolo dei direttori generali. La visione del Prof. Antonelli individua in questo meccanismo, una limitazione della discrezionalità amministrativa, che viene percepita nel nostro sistema socio-culturale, come fonte di corruzione e riflesso di un’autonomia privata declinata nel pubblico. Il percorso per ridurre e contenere i rischi derivanti dalla politicizzazione, non riguarda la dimensione dell’incarico, ma dovrebbe invece concentrarsi sul principio di responsabilità, come indica la strada virtuosa suggerita da Sabino Cassese, nella 104/2007, nella quale viene messa in discussione la decadenza automatica dei direttori generali.
Rilevante merito del decreto legislativo in questione, riguarda l’intervento sulle responsabilità dei direttori generali, che è centrato sul tema della trasparenza, ritenuta condizione a garanzia dello stesso principio di responsabilità. Efficientare la gestione, mediante un sistema che sostiene la qualità, dovrebbe essere l’obiettivo verso cui tendere, attraverso il superamento dei criteri rigidi che tendono a valutare esclusivamente i titoli oggettivi, nell’iter di selezione della dirigenza sanitaria. L’esigenza di individuare e selezionare figure professionali con alte competenze manageriali e in grado di governare la dinamicità organizzativa propria delle aziende sanitarie, sulla base della competenza, deve essere sostenuta da un rinnovato e innovativo processo di selezione. Il rischio da monitorare, riguarda la “cristallizzazione” del ruolo, che porta la figura dei direttori generali, verso quella di un dirigente pubblico vincolato dai meccanismi burocratici, piuttosto che nella dimensione propria della professionalità di un manager. Managerialità sostenuta da autonomia e creatività, libertà di poter operarativizzare scelte strategiche, sulla base dell’organizzazione sui risultati e in funzione della qualità dei servizi. Competenze e valori, sono le dimensioni che garantiscono l’efficienza di un sistema socio-amministrativo, capace di garantire forti tutele in materia di anticorruzione.
La vera sfida, nella proiezione legata alla centralità delle competenze, risiede nella formazione valoriale, che deve essere sempre più supportata da una solida etica pubblica e non solo sulla base dei meri adempimenti amministrativi e dei rigidi protocolli gestionali, in materia sanitaria.

a cura di Maurizio Miano e Paola Desogus