Violano le competenze statutarie le disposizioni statali che dettano misure di contenimento della spesa o riducono il finanziamento del fabbisogno sanitario, nella parte in cui si applicano anche alle Regioni e Province autonome che provvedono autonomamente al finanziamento della spesa sanitaria.
Sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 13, lettera c), e comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché dell’art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), nella parte in cui si applicano alle ricorrenti Regioni a statuto speciale.
La prima delle disposizioni impugnate, l’art. 15, comma 13, lettera c) del d.l. n. 95/2012, prevede, in particolare, in vista della razionalizzazione delle risorse in ambito sanitario e della riduzione delle spese per l’acquisto di beni e servizi, la riduzione dello standard dei posti letto fruibili nelle Regioni e Province autonome, fissando il livello percentuale in rapporto alla popolazione residente.
Le altre due norme oggetto del sindacato della Corte, l’art. 15, comma 2, del d.l. n. 95/2012 e l’art. 1, comma 132, della legge n. 228/2012, operano, invece, una riduzione del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del relativo finanziamento, riguardante anche le autonomie speciali.
Inquadrato l’oggetto del contendere nell’ambito della “tutela della salute”, in quanto più ampia rispetto alle competenze statutarie in materia sanitaria, decisivo è il rilievo, per la Corte, oltre alla natura eccessivamente dettagliata e non di principio delle previsioni di cui all’art. 15, comma 12, lett. c), d.l n. 95/2012, che le Regioni e Province autonome ricorrenti provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori con risorse autonome e senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
A nulla vale, in contrario, il richiamo alla potestà legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, comma 3, Cost., giacché, come la Corte ha ripetutamente precisato, quando “lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario” (sentt. nn. 115 e 187/2012, 133/2010, 341/2009).