Consiglio di Stato, sez. III, sent. 26 febbraio 2016, n. 796 sull’impossibilità di applicare il soccorso istruttorio al caso di un modulo telematico non debitamente compilato, in merito all’assegnazione, mediante concorso per soli titoli, di sedi farmaceutiche

26.02.2016

il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), della l. 241/1990, nell’ambito del procedimento amministrativo e, più in particolare, con riferimento alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante, come nel caso di specie, obblighi di correttezza – specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità – rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (cfr.,ex plurimis, Cons. St., Ad. Plen., 3.3.2011, n. 3, e, successivamente, Cons. St., sez. V, 21.6.2013, n. 3408; Cons. St., sez. V, 15.11.2012, n. 5772 nonché Cons. St., sez. IV, 27.10.2010, n. 8291).

il divieto del formalismo incontra il limite derivante dalla particolare importanza che assume l’esigenza di speditezza e, dunque, di efficienza, efficacia ed economicità, dell’azione amministrativa.

In questi casi – e tale è questo, concernente l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione ai sensi dell’art. 11 della l. 27/2012 – l’imposizione di oneri formali a carico dei partecipanti alla procedura può essere funzionalmente correlata alla necessità di garantire il rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell’interesse pubblico primario, affidato dall’ordinamento alla cura dell’Amministrazione procedente, nonché degli interessi secondari coinvolti (pubblici o privati che siano), sicché in tale prospettiva, «la compilazione di moduli o la produzione di fotocopie di validi documenti (di identità, ma non solo) di per sé non si configurano come adempimenti abnormi o eccessivi; dunque le clausole della legge di gara che li prevedono non sono ex se illegittime) ».

in presenza di un modulo telematico non debitamente compilato, il principio del soccorso istruttorio non può essere invocato dal candidato incorso in colpevole omissione, già per un elementare e certo non eccessivo principio di autoresponsabilità in questa materia, prima ancor che per il rispetto della par condicio e dei principi di efficienza ed efficacia.

a cura di Carmela Salerno


Scarica documento