Geographic Market Definition in European Commission Merger Control

28.03.2016

Il 16 febbraio 2016, è stato pubblicato lo studio ‘Geographic Market Definition in European Commission Merger Control’ (“Studio”), realizzato dal Centre for Competition Policy e la University of East Anglia per la Direzione Generale della Concorrenza dell’Unione europea (“Commissione”). Lo Studio descrive l’evoluzione della definizione di mercato geografico rilevante, attraverso l’analisi di dieci pronunce della Commissione[1].

La definizione del mercato rilevante rappresenta da sempre uno degli elementi chiave del diritto della concorrenza; nell’ambito di una merger, indicatori come le quote di mercato o il livello di concentrazione di quest’ultimo non possono prescindere dall’individuazione del mercato di riferimento.

A tal proposito, si rammenta che la definizione di mercato geografico rilevante contenuta nella ‘Comunicazione della Commissione 1997 sulla definizione di mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza’ (”Comunicazione”), ricalca quella stabilita dalla Corte di Giustizia nel celebre caso Hoffmann – La Roche[2]: “Il mercato geografico rilevante comprende l’area nella quale le imprese in causa forniscono o acquistano prodotti o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse”.

Dalla lettura dello Studio, possono trarsi le seguenti conclusioni:

– tendenzialmente la definizione del mercato geografico adottata dalla Commissione nelle singole decisioni si è rivelata sufficientemente circostanziata;

– seppure aggiornando ciclicamente le proprie valutazioni, a fronte del fisiologico mutamento delle caratteristiche dei mercati, la Commissione sembra essersi posta in linea di continuità con l’approccio adottato nella Comunicazione;

– nella maggior parte dei casi esaminati dalla Commissione, l’estensione geografica del mercato rilevante coincide (o è superiore) con quella di uno Stato membro;

– uno degli elementi da tenere maggiormente in considerazione nell’individuazione del mercato rilevante è quello relativo ai costi di trasporto; in questo senso, appare tangibile la differenza tra soggetti presenti sul territorio, in grado di accedere direttamente ai canali distributivi, rispetto a coloro i quali, operando cross – border, devono sostenere maggiori costi per implementare un sistema distributivo o possono incontrare barriere all’ingresso in uno specifico mercato geografico.

[1] I casi esaminati nella Sezione 5 dello Studio sono: i) M5751 – Alstom/Areva (2010); ii) M5046 – Friesland/Campina (2008); iii) M5153 – Arsenal/DSP (2009); iv) M6203 – Western Digital/Hitachi (2011); v) M6471 – Outokumpu/Inoxum (2012); vi) M6905 – INEOS/Solvay (2014); vii) M6541 – Glencore/Xstrata (2012); viii) M6924 – Refresco/Pride Foods (2013); ix) M7155 – SSAB/Rautaruukki (2014); x) M7220 – Chiquita/Fyffes (2014). Tali decisioni sono state appositamente selezionate perché idonee a coprire un’ampia gamma di situazioni differenti da un punto di vista antitrust (mercati europei, nazionali, regionali; decisioni assunte sia in fase 1, sia in fase 2; diversi mercati del prodotto).

[2] Caso 85/76 – Hoffmann – La Roche, sentenza della Corte di Giustizia del 13 febbraio 1979.

a cura di Filippo Alberti