Nel caso di specie la Confindustria Ceced Italia – Associazione nazionale di produttori di apparecchi domestici e professionali ha chiesto al TAR di pronunciarsi chiedendo l’annullamento e comunque l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente rispetto all’obbligo di concludere i procedimenti di adeguamento e aggiornamento delle linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalità di rilascio dei certificati bianchi (Dm del 28 dicembre 2012 e D. Lgs. 102/2014). Questi ultimi due provvedimenti stabilivano termini specifici a carico dei Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente per procedere all’adeguamento delle linee – guida previste dallo stesso Dm del 28 dicembre 2012. L’ adempimento però non era avvenuto nonostante la Ceced avesse inviato una diffida a provvedere nell’aprile 2015 ai Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente. Per tali motivi secondo il TAR la violazione, da parte dei Ministeri resistenti, dei termini previsti dagli articoli 6 comma 2 Dm 28 dicembre 2012 e 7 comma 4° Dlgs n. 104/2014 risultava pacifica e rendeva illegittima l’inerzia tenuta dalle predette Amministrazioni. Per questi motivi, in accoglimento del ricorso, il TAR ha dichiarato l’illegittimità del silenzio tenuto dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’ambiente prevedendo l’obbligo di concludere i procedimenti oggetto della diffida nel termine di giorni 120.