Sulle competenze amministrative della Regione Trentino Alto-Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano

26.03.2003

E’ illegittima la previsione, contenuta all’art.3-bis del d.lgs. 26 maggio 1997, n.155, che attribuisce al Ministro della Sanità il potere di effettuare sopralluoghi nei laboratori esterni per la verifica della sussistenza dei requisiti dallo stesso determinati, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Giudizio di legittimità costituzionale dell’art.3-bis, commi 7 e 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155 (Attuazione delle direttive 93/43/CE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari), introdotto dall’art.10, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n.526 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999), promosso con ordinanza della Provincia di Trento.

La Provincia di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.10, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n.526, nella parte in cui introduce i commi 5 e 7 dell’art.3-bis del d.lgs. 26 maggio 1997, n.155, nonché degli stessi commi 5 e 7 del predetto art.3-bis del d.lgs. n.155 del 1997.
In ordine al comma 5 dell’art.3-bis del d.lgs. n.155 del 1997, che prevede che il Ministro della Sanità determini i requisiti minimi e i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari utilizzabili in sede di autocontrollo, il ricorrente sostiene la violazione del d.lgs. 16 marzo 1992, n.266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).
Quanto al comma 7, che attribuisce al Ministero della Sanità il potere di effettuare sopralluoghi per la verifica della sussistenza dei requisiti, il ricorrente sostiene la violazione dell’art.4 del d.lgs. n.266 del 1992 il quale esclude che, nelle materie di competenza della Regione o delle Province autonome, la legge possa attribuire ad organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio, sostiene l’infondatezza del ricorso ponendo in rilievo il carattere di indirizzo dell’atto impugnato in relazione agli adempimenti degli obblighi comunitari su tutto il territorio nazionale.
La Corte costituzionale dichiara parzialmente fondate le questioni sollevate.
Quanto al comma 5, la Corte rileva che l’ambito del decreto del Ministero della Sanità, dovendosi ritenersi limitato alle sole norme tecniche, non può considerarsi esercizio di potere normativo o avente contenuto di principi nuovi cui sarebbero tenute le Regioni e le Province autonome, né tantomeno esercizio di potere di direttiva, ma piuttosto con valore di atto di recepimento materiale.
In ordine al comma 7, la Corte rileva la violazione denunciata del principio di cui all’art.4 del d.lgs. n.266 del 1992, secondo cui, nelle materie di competenza della Regione o delle Province autonome, la legge statale non può attribuire ad organi statali funzioni amministrative diverse da quelle attribuite allo Stato in base allo Statuto speciale e alle relative norme di attuazione.
Per questi motivi la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.3-bis, comma 5, del d.lgs. n.155 del 1997, e dichiara la illegittimità dell’art.3-bis, comma 7, del d.lgs.155 del 1997.

Giurisprudenza richiamata:
– sul principio secondo cui il giudizio dei ricorsi proposti anteriormente alla entrata in vigore della legge costituzionale n.3 del 2001 va compiuto alla stregua della formulazione dei parametri costituzionali anteriore alla riforma: sentt. n.376 e n.524 del 2002.

a cura di Chiara Aquili