Sulla legittimità costituzionale della legge 29 marzo 2001, n. 135 in materia di turismo

05.06.2003

Corte Costituzionale, 5 giugno 2003, sent. n. 197

Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa alla legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”, dal momento che, prima dell’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, la legge impugnata non aveva di fatto prodotto effetti lesivi delle attribuzioni regionali, causa la mancata adozione del relativo decreto attuativo. Successivamente all’entrata in vigore del Titolo V, viceversa, la persistenza nell’ordinamento delle disposizioni impugnate non compromette la competenza delle Regioni a dettare una disciplina esclusiva nel settore del turismo, che può anche essere sostitutiva di quella statale.

Giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135 recante ‘Riforma della legislazione nazionale del turismo’, promossi con ricorsi delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria.

Le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale avverso gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), in riferimento agli artt.3, 5, 87, 97, 117, 188 e 199 della Costituzione, al principio di leale collaborazione, nonché agli artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le Regioni ricorrenti lamentano soprattutto una lesione del ruolo costituzionale delle regioni in materia di turismo, nonché un’invasione delle competenze regionali, a causa della previsione, nella legge impugnata, di diversi atti e prescrizioni, tra cui in particolare un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell’art.2, commi 4 e 5 della censurata legge n. 135 del 2001.
La Corte Costituzionale si è espressa sulla questione giudicando i ricorsi inammissibili: dovendo valutare le censure sulla base del testo costituzionale previgente alla legge cost. n. 3 del 2001 (dal momento che le questioni di legittimità costituzionale sono state presentate anteriormente alla citata riforma costituzionale), la Corte osserva come i ricorsi in esame siano volti a far valere la competenza regionale in materia di turismo nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge censurata n.135 del 2001 e l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Durante tale periodo di tempo, tuttavia, la Corte evidenzia come la norma impugnata non abbia di fatto prodotto effetti lesivi tali da determinare un’invasione della sfera di attribuzioni regionale: al momento dell’entrata in vigore della legge cost. n. 3 del 2001, infatti, non era ancora stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al quale la legge impugnata demanda l’attuazione di numerose disposizioni contenute nella norma medesima.
Tale quadro normativo è mutato successivamente all’emanazione, ai sensi dell’art.2, commi 4 e 5 della legge n. 135 del 2001, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che è stato adottato in conformità con l’accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 14 febbraio 2002, nel cui ambito si è riconosciuto esplicitamente il turismo quale materia di potestà esclusiva regionale. La Corte conferma pertanto che, successivamente all’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, le Regioni possono esercitare in materia di turismo tutte quelle attribuzioni di cui ritengano di essere titolari, approvando una disciplina legislativa, che può essere anche sostitutiva di quella statale, salvo il potere di ricorso governativo, ai sensi dell’art.127 Cost.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte giudica il ricorso inammissibile, rilevando la sopravvenuta carenza di interesse delle Regioni all’annullamento delle disposizioni impugnate: la persistenza della legge n. 135 del 2001 nell’ordinamento non preclude, infatti, l’adozione di apposite normative regionali in materia di turismo e non legittima in ogni caso un intervento del Governo che detti i principi e gli obiettivi vigenti nel settore, sulla base di una semplice intesa con le Regioni.

Giurisprudenza richiamata:
– sulla necessità di giudicare i ricorsi presentati anteriormente all’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 sulla base del previgente Titolo V della Costituzione: Corte Costituzionale, sent. N. 422 e n. 376 del 2002;
– sulla facoltà delle Regioni di esercitare in materia di turismo tutte le attribuzioni di cui ritengano di essere titolari, approvando una disciplina legislativa, che può essere anche sostitutiva di quella statale: Corte Costituzionale, sent. N. 510 del 2002.

a cura di Elena Griglio