a cura di Lucia Rossi
A seguito della sentenza d’appello che condanna in solido Casa di Cura e medico dipendente al risarcimento dei danni generati da intervento chirurgico, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1228, 1203,c.c., 115 e 116 c.p.c; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio per insufficiente e/o incompleta e/o erronea disamine delle risultanze processuali in relazione alla domanda di manleva e di regresso formulata dalla casa di cura nei confronti del medico.
Secondo la Suprema Corte, la doglianza non può essere accolta perchè in caso di risarcimento danni, la Casa di Cura risponde sia per l’inadempimento proprio, ex art. 1218 c.c. per non aver eseguito correttamente la prestazione, sia per il fatto del dipendente incorso in ipotesi di responsabilità professionale.
In assenza di prova sulla ripartizione delle rispettive responsabilità, il criterio applicabile è quello dell’equivalenza, oltre a quello della solidarietà passiva ex lege di entrambe le parti.