Consiglio di Stato, sez. III, sent. 7 gennaio 2016, n. 22 sui termini e sulle modalità per l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche

07.01.2016

E’ pienamente valido l’atto del Comune che delibera oltre la scadenza del termine fissato dalla legge, ma prima che la Regione abbia esercitato il potere sostitutivo, in quanto è raggiunto, sia pure con qualche ritardo, lo scopo voluto dal legislatore.

Nella delimitazione del territorio assegnato ad una sede farmaceutica, non esistono norme cogenti, ma solo prassi più o meno consolidate. La prassi più diffusa è quella della elencazione delle strade corrispondenti alla linea perimetrale, ma niente vieta che si usino tecniche diverse purché idonee allo scopo.

La norma che prevede il parere dell’Ordine dei farmacisti e dell’Azienda sanitaria locale per l’ubicazione delle sedi farmaceutiche non fa di questi ultimi i titolari di un potere di concertazione o co-decisione, ma semplicemente attribuisce loro la facoltà di rappresentare esigenze e formulare proposte, quale utile contributo per le decisioni di competenza del Comune.

a cura di Carmela Salerno


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