Nel corso della seduta della 1a Commissione del Senato del 15 settembre 2015, la Presidente della Commissione, sen. Finocchiaro, ha enunciato i criteri seguiti nel vaglio di ammissibilità degli emendamenti proposti al disegno di legge costituzionale 1429-B (“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
In base all’art. 104 del Regolamento del Senato, «se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei deputati, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati».
Richiamando, in modo generico, le opinioni espresse dai costituzionalisti intervenuti nell’ambito dell’indagine conoscitiva avviata dalla Commissione in merito al processo di revisione costituzionale, la Presidente di Commissione ha chiarito che l’art. 104 del Regolamento – in quanto disposizione non direttamente attuativa delle prescrizioni costituzionali – può essere derogato nemine contradicente.
Nel caso di specie, in assenza di un accordo unanime (se non altro a causa dell’espressa opposizione da parte del gruppo PD), la Presidente di Commissione ha ritenuto di procedere «ad un’applicazione rigorosa e coerente del dettato regolamentare», che «impone di verificare se gli emendamenti presentati soddisfino il requisito della diretta correlazione con le modificazioni apportate dall’altro ramo del Parlamento».
Secondo la Presidente, tale ultimo requisito deve essere interpretato non già in senso formale, bensì sostanziale. In altre parole, «perché un emendamento possa essere ritenuto ammissibile, non è sufficiente che si riferisca al comma modificato. Se la proposta emendativa, pur agendo formalmente su un comma modificato, introduce elementi nuovi, del tutto estranei alla portata dell’intervento compiuto dalla Camera, e ancor più alle parti rimaste immodificate a seguito della doppia deliberazione conforme, essa non potrà ritenersi ammissibile».
Con particolare riferimento all’art. 2 del disegno di legge costituzionale, relativo alla composizione del Senato, e già oggetto di una doppia approvazione presso i due rami del Parlamento, la Presidente Finocchiaro ha ritenuto inammissibili tutti gli emendamenti presentati ad eccezione di alcuni, tutti riferiti all’art. 57, c. 5 Cost., che disciplina la durata del mandato dei senatori.