Amministrazioni pubbliche e fondazioni di diritto privato

19.11.2015

Sommario: 1. Premessa. 2. Un’istruttiva vicenda amministrativa oggetto di contenzioso giurisdizionale. 3. La fondazione di diritto privato: un modello “debole” ….., ma non troppo. 4. Infungibilità tra fondazione di diritto privato ed ente pubblico strumentale. 5. La qualificazione di una fondazione come di diritto privato e la “resistenza” di tale qualificazione. 6. Questioni in ordine al ricorso da parte di amministrazioni pubbliche al modello civilistico della fondazione di diritto privato.

 

Abstract

Lo scritto ha ad oggetto il ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche alle fondazioni diritto privato. Traendo spunto da una vicenda amministrativa che ha dato luogo a contenzioso giurisdizionale, viene argomentato che il modello della fondazione civilistica, per quanto ritenuto “debole”, non consente l’ingerenza del fondatore nella vita dell’ente e che da ciò consegue l’infungibilità tra fondazione di diritto privato ed ente pubblico strumentale. L’attenzione viene poi posta sulla qualificazione di una fondazione come di diritto privato e sulla “resistenza” di tale qualificazione. Si accenna, infine, alle questioni non lievi che si pongono in ordine al ricorso al modello civilistico esaminato da parte delle amministrazioni pubbliche.

Longobardi

di Nino Longobardi


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