Corte costituzionale, ordinanza del 18 luglio 2014, n. 223- Sul principio di massima espansione delle tutele

02.11.2015

 

Sul giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-quinquies, lettera d), della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile) – comma aggiunto dall’art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – promosso dalla Corte d’appello di Bari nel procedimento vertente tra S.A. e il Ministero della giustizia.

 

Norme impugnate e parametri di riferimento

La Corte d’appello di Bari dubita della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-quinquies, lettera d), della legge 24 marzo 2001, n. 89 nella parte in cui esclude l’indennizzo per la violazione del termine ragionevole del processo nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione solo se questa sia “connessa a condotte dilatorie della parte”. La norma censurata violerebbe l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 35, paragrafo 3, lettera b), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in quanto accorderebbe all’interesse alla ragionevole durata del processo un livello di tutela superiore a quello riconosciuto dalla Convenzione.

Infatti, alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo (in particolare della sentenza 6 marzo 2012, Gagliano Giorgi contro Italia), quando il processo si concluda con la dichiarazione di prescrizione del reato mancherebbe un “pregiudizio importante”, tale da superare la soglia minima di indennizzabilità ai sensi della disposizione combinata degli artt. 6, paragrafo 1, e 35, paragrafo 3, lettera b), della CEDU, anche in assenza di condotte dilatorie della parte.

 

Argomentazioni della Corte

La Corte sottolinea che i livelli minimi di tutela dei diritti fondamentali prefigurati dalla CEDU, nell’interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo, costituiscono, ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost., un limite inderogabile per il legislatore italiano solo “verso il basso”, ma non “verso l’alto”. In materia di diritti fondamentali, infatti, il rispetto degli obblighi internazionali non può mai essere causa di una diminuzione di tutela rispetto a quelle già predisposte dall’ordinamento interno, ma può e deve costituire strumento efficace di ampliamento della tutela stessa.

La Corte fa riferimento a questo proposito al “principio della massima espansione delle tutele” e alla conseguente prevalenza della fonte che conferisce la protezione più intensa.

Lo stesso art. 53 della CEDU stabilisce espressamente che l’interpretazione delle norme della Convenzione non può limitare o pregiudicare i diritti dell’uomo riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte contraente, confermando, con ciò, che il sistema di garanzia della Convenzione mira a rinforzare la protezione offerta a livello nazionale, senza mai imporle limitazioni.

 

Conclusioni

La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-quinquies, lettera d), della legge 24 marzo 2001, n. 89 sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 35, paragrafo 3, lettera b), della CEDU.

 

Giurisprudenza richiamata

– Sull’esclusione dell’indennizzo per la violazione del termine ragionevole del processo nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione v. la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 6 marzo 2012, Gagliano Giorgi contro Italia.

– Sul principio della massima espansione delle tutele e della conseguente prevalenza della fonte che conferisce la protezione più intensa, v. la sentenza n. 317/2009

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